Terremoto. Definite le regole per l’iscrizione all’elenco unico professionisti.

Sono in vigore le regole per l’iscrizione nell’elenco unico dei professionisti che intendono acquisire incarichi per la ricostruzione nelle aree del Centro Italia danneggiate dal sisma.

Il Commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, ha infatti pubblicato l’ordinanza n. 12 che fissa i limiti degli incarichi che si possono acquisire nel cratere, i costi delle prestazioni tecniche (ordinarie e specialistiche) coperte dal contributo pubblico e indica infine i requisiti richiesti ai professionisti per l’iscrizione nell’elenco.

Ora manca solo l’avviso del Commissario Errani che apre concretamente lo sportello (on line) per le richieste di iscrizione.

Il Commissario stipula, come da allegato all’Ordinanza n. 12, apposito Protocollo d’intesa, recante i criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati, con la Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica che riunisce i seguenti consigli nazionali:

  • Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
  • Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
  • Consiglio Nazionale Ingegneri
  • Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Geologi
  • Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Chimici
  • Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari.

Sul delicato punto che riguarda il limite alla cumulabilità degli incarichi, da una parte l’ordinanza fissa un tetto massimo di riferimento, pari a un massimo di 30 incarichi per un valore dei lavori che comunque non può superare i 25 milioni di euro. Poi però prevede delle percentuali di “sforamento” a questo tetto – variabili tra il 20% e il 35% – in funzione della struttura e composizione dello studio o della società di ingegneria.

«Con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, motivato da esigenze organizzativa professionale, può essere autorizzata, su istanza documentata del professionista iscritto ovvero che intenda iscriversi nell’elenco speciale, l’assunzione di incarichi, anche oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2, in presenza di comprovati requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati anche dal punto di vista organizzativo. Con il provvedimento di cui al precedente periodo, viene determinato il numero massimo ovvero l’importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2». «Il professionista – si legge sempre nel protocollo d’intesa – è obbligato ad indicare nel contratto il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016 e l’importo raggiunto con i precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei limiti».

«Il Commissario  dispone la non iscrizione nell’Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto (…) nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES».

«L’inosservanza del limite massimo previsto dal precedente paragrafi §1 e§2 ovvero dell’obbligo stabilito dal precedente paragrafo §6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico».
«L’omessa presentazione del progetto nei termini stabiliti nelle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, per fatto imputabile al Professionista, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto senza riconoscimento al Professionista di alcun compenso e/o indennità per l’attività svolta».

 

ALLEGATI

ORDINANZA: errani_ordinanza_12_09_01_2017

CONTRATTO TIPO: contratto_tipo_progettista-1

Link al sito ufficiale del Commissario Straordinario

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