LE NOVITA’ FISCALI E DEL LAVORO DOPO L’APPROVAZIONE IN SENATO DEL MAXI-EMENDAMENTO AL MILLEPROROGHE

LE NOVITA’ FISCALI E DEL LAVORO DOPO L’APPROVAZIONE IN SENATO DEL MAXI-EMENDAMENTO AL  MILLEPROROGHE

Il disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe 2017 con il maxiemendamento che ha ricevuto il via libera del Senato oggi 16 febbraio 2018,  passa ora alla Camera per il varo definitivo entro il 28 febbraio 2017.

Il Senato ha votato la fiducia sull’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del DDL n. 2630 di conversione in legge del D.L. n. 244/2016 – decreto Milleproroghe 2017, che recepisce sostanzialmente le modifiche approvate in Commissione Affari costituzionali, e che voene ora trasmesso alla Camera per il varo definitivo entro il 28 febbraio a pena di decadenza.

Le novità fiscali

SPESOMETRO. Le principali novità fiscali riguardano lo spesometro: per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute è effettuata su base semestrale. Il temine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

LIQUIDAZIONI PERIODICHE. Per quanto riguarda l’adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.

PROROGHE. Vengono inoltre prorogati:

  • dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine relativo alla detraibilità, ai fini IRPEF, del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse;
  • al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro UE.

Le novità in materia di lavoro

Per quanto attiene alle materie del lavoro, della previdenza e dell’assistenza, si prevede:

  • In tema di pubblico impiego, la proroga della validità di graduatorie concorsuali o dei contratti a termine nella PA e per l’avvio di procedure di selezione in deroga per l’Istat, l’Istituto superiore di Sanità, la polizia penitenziaria e l’Autorità Antitrust, Viene poi concessa alle Province e Città Metropolitane la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato per assicurare i servizi dei centri per l’impiego;
  • la possibilità di una deroga, per il 2017, ai limiti massimi di durata dell’intervento di integrazione salariale straordinaria;
  • lo slittamento al 1° gennaio 2018 dell’abrogazione di alcuni obblighi dei datori di lavoro in materia di collocamento obbligatorio;
  • lo slittamento al 2018 dell’obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro
  • il differimento al 2018 e dell’obbligo di comunicazione in via telematica all’INAIL dei dati sugli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno due giorni.

Coordinamento normativa bilanci

Il testo inserito all’interno del decreto Milleproroghe al fine di coordinare la normativa civilistica e la normativa fiscale relative alla stesura e alla rilevazione delle poste di bilancio, estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall’Organismo italiano di contabilità (OIC).

Sono escluse le micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c in virtù delle numerose semplificazioni ad esse riservate per l’applicazione delle nuove modalità di redazione del bilancio.

 Grazie ad un’apposita modifica dell’art. 83 T.U.I.R., si introduce il principio di derivazione rafforzata, già operante nei confronti dei soggetti IAS Adopter, in base al quale assumono valore fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rinnovati principi contabili.

In particolare, si consente il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale, ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni al fine di garantire l’applicazione di istituti fiscali quali l’esenzione delle plusvalenze e l’esclusione dei dividendi.

Almeno per le rilevazioni a regime, si evita così un doppio binario di valutazione dei fatti di gestione con ovvie semplificazioni per gli operatori.

Ai soggetti che adottano in nuovi OIC si applicano le disposizioni contenute nei decreti di attuazione in materia di principi contabili internazionali (articolo 1, comma 59 della legge n. 244 del 2007; articolo 4, comma 7-quater del D.Lgs: n. 38 del 2005).

Coerentemente con le modifiche apportate dalle norme, viene prorogato di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in commento, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Sono quindi apportate alcune modifiche di coordinamento al TUIR:

  • si prevede che, ai fini della determinazione del ROL (risultato operativo lordo, cioè la differenza tra il valore e i costi della produzione) non si tenga conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda;
  • si introduce un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza;
  • si consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale;
  • si introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità;
  • si disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di fair value.

Le altre novità

  1. Commercio su aree pubbliche: è stata approvata la disposizione che proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche. Vengono così fatti salvi gli accordi già raggiunti tra le organizzazioni rappresentative del settore, i Comuni e le Regioni e che individua il percorso per l’allineamento della normativa nei territori ove tali accordi e i conseguenti bandi non sono stati ancora discussi.
  2. Sistri: confermata la proroga fino al 31 dicembre 2017 del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché del termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI.

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