E’ in questi giorni in discussione alla Camera il 3° decreto Terremoto, ossia il D.L. 8/2017, che disciplina “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017“.
Riportiamo di seguito una sintesi delle novità di maggiore interesse per gli operatori economici.
Articolo 7-bis (Interventi volti alla ripresa economica)
Nel corso dell’esame in sede referente da parte della Commissione Ambiente della Camera, è stato introdotto un nuovo articolo 7-bis finalizzato ad introdurre agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno 6 mesi antecedenti all’evento sismico verificatosi nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016.
L’articolo 7-bis, nello specifico, introduce dopo l’articolo 20 del D.L. n. 189/2016 un nuovo articolo 20-bis, il quale prevede che i contributi a favore delle predette imprese sono concessi nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l’anno 2017 a condizione che le imprese in questione abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo del contributi e di riparto delle risorse tra le Regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), nel rispetto del limite massimo di spesa, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.
Alla concessione dei contributi provvedono i vice Commissari, ossia i President della 4 Regioni interessate (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria).
I contributi sono erogati ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651/2014, ovvero in regime de minimis secondo quanto disposto dai Regolamenti UE n. 1407/2013 o n. 1408/2013 (per chi opera nel settore agricolo).
L’articolo 50 del Reg. 651/2014 (cd. GBER) disciplina specificamente i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale).
Articolo 11 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali)
Nel corso dell’esame in Commissione è stato inoltre modificato il comma 1, lettera e), n. 2) dell’articolo 11, che disciplina la ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017, incluse le ritenute alla fonte non operate dai sostituti d’imposta su richiesta degli interessati (art. 48, comma 1-bis, c.d. busta pesante).
Con la modifica apportata in sede referente, fermo restando che per i tributi non versati il termine per la ripresa della riscossione è il 16 dicembre 2017, viene precisato che alle menzionate ritenute non operate su richiesta (“busta pesante”) si applica l’articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000.
Dunque la ripresa della riscossione per tali ritenute avviene – senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione – anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione, e nei limiti delle risorse del Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (5 milioni per l’anno 2016).
Viene chiarito che le predette modalità si applicano nel caso di mancata emanazione di apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con cui sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti.
Articolo 11-ter (Piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti)
L’articolo 11-ter, introdotto in sede referente, per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, prevede che il MEF e il MISE, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame – previo accordo con l’ABI e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori – concordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.
Articolo 12 (Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)
L’articolo 12 estende, per il 2017, l’operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.
Articolo 15 (Disposizione per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche)
L’articolo 15 autorizza la spesa di 20,942 milioni di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell’incremento dal 100% al 200% della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione ( modificato in tal senso dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/286 del 17 febbraio 2017). Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone.
Gli oneri derivanti dall’attuazione di quanto sopra sono anticipati dall’AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2018, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria (comma 2).
Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (disposta ai sensi dell’articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000) è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.
Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 4). Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi (comma 5) e incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati (comma 6).
Articolo 15-bis (Priorità per i contratti di sviluppo nei territori colpiti da eventi sismici)
Nel corso dell’esame in Commissione è stato introdotto un nuovo articolo 15-bis finalizzato ad introdurre agevolazioni procedurali per l’accesso ai contratti di sviluppo da parte dei progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
In particolare, il comma 1 dispone che le istanze di agevolazione a valere sulla disciplina dei contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112/2008 proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei predetti territori sono esaminate prioritariamente.
Articolo 18-bis (Interventi per le zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici di gennaio 2017)
L’articolo 18-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone l’applicazione della procedura prevista dai commi 422-428 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) per far fronte ai danni causati, al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017. I commi da 422 a 428 contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro concessi dalle banche a valere sul plafond messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti – ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (commi 422 e 423). Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all’importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (commi 424-427).
Articolo 18-ter (Credito d’imposta per investimenti)
L’articolo 18-ter, introdotto in sede referente, estende agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015 e successivamente modificato dall’articolo 7-quater del D.L. n. 243 del 2016), fino al 31 dicembre 2018 (comma 1).
In particolare, il credito d’imposta è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
Si applicano, per quanto compatibili, le citate norme della legge di stabilità 2016 (comma 2); si dispone la preventiva notifica della misura alla Commissione UE, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 3).
Infine (comma 4) gli oneri derivanti dalla misura sono valutati in 20 milioni di euro per l’anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l’anno 2018, coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.
Articolo 18-decies (Individuazione di ulteriori comuni colpiti dagli eventi sismici del 2017)
L’articolo 18-decies, inserito nel corso dell’esame in sede referente, introduce, al comma 1, un nuovo allegato 2-bis nel testo del D.L. 189/2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al D.L. 189/2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge.
Si tratta dei comuni di
- Barete (AQ);
- Cagnano Amiterno (AQ);
- Pizzoli (AQ);
- Farindola (PE);
- Castelcastagna (TE);
- Colledara (TE);
- Isola del Gran Sasso (TE);
- Pietracamela (TE);
- Fano Adriano (TE).
Articolo 21-quater (Destinazione di risorse della quota a gestione statale del’otto per mille del’Irpef)
L’articolo 21-quater stabilisce la destinazione delle risorse della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale, relative agli anni dal 2017 al 2026, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali con riferimento esclusivo a quelli danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Tale assegnazione è disposta in deroga – come espressamente indicato dall’articolo in esame – ai criteri di ripartizione delle risorse dell’otto per mille IRPEF di competenza statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 e successive sue modificazioni, che prevede il riparto delle suddette risorse in cinque quoteuguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo, ai sensi dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Maggiori info sul sito della Camera dei Deputati.
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