Sisma 2016. Il 14 aprile scade il termine per richiedere una tantum di 5.000 euro (lavoratori autonomi e professionisti) ed integrazione salariale dipendenti.

In scadenza la richiesta di indennità per autonomi e dipendenti per compensare la sospensione dell’attività in seguito agli eventi sismici del 2016.

Come avevamo già informato nel nostro precedente articolo, il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge. 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” ha previsto all’articolo 45, comma 1, la concessione, nel limite di 124,5 milioni di euro per l’anno 2016, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del predetto decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dei predetti eventi sismici.

Al comma 4, l’articolo 45 ha previsto che in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 del predetto decreto, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato.

In merito al comma 4 si precisa che, relativamente alle prestazioni rese in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale, il criterio della “esclusività “ o “prevalenza” è soddisfatto anche quando è dato dalla somma delle attività svolte in più Comuni coinvolti dal sisma.

L’indennità, inoltre, deve essere riconosciuta in favore del singolo titolare dell’attività di impresa, a prescindere dal numero di imprese di cui sia titolare, in quanto trattasi di misura di sostegno al reddito concessa “una tantum” a favore del singolo imprenditore che abbia dovuto sospendere la propria attività a causa dell’evento sismico. Analogamente l’indennità spetta ai singoli professionisti in quanto tali, a prescindere dal fatto che gli stessi svolgano anche altre funzioni, quali ad esempio quella di insegnante o dipendente pubblico in generale.

L’indennità una tantum può, inoltre, essere concessa non solo al titolare di impresa individuale, ma altresì ai soci lavoratori di società di persone e ai soci di società a responsabilità limitata (SRL), in quanto rientranti comunque nella categoria dei lavoratori autonomi, sempreché ricorra il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata ovvero alle Gestioni commercianti o artigiani.

Di converso è da escludere in favore dei soci lavoratori delle altre società di capitali (SpA, Sapa), in quanto in tal caso titolare dell’impresa è la società.

Al riguardo si precisa, inoltre, che gli studi associati sono equiparati alle società di persone e, pertanto, ad ogni professionista spetterà l’indennità una tantum.

Per quanto riguarda i collaboratori familiari di un’impresa familiare, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, l’indennità spetta in tutti i casi in cui sia ravvisabile un rapporto di collaborazione che si concreti in una prestazione coordinata e continuativa e sia possibile dimostrare l’avvenuto versamento di contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, derivanti dall’iscrizione alla Gestione separata o alle Gestioni commercianti e artigiani.

Infine si rammenta che l’articolo 47 del medesimo decreto-legge 189/2016, recante “Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti” prevede che, per i soggetti che abbiano subito danni e che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni interessati dal sisma, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Fonte: Ministero del Lavoro, Circolare n.8 del 27.03.2017

SCADENZA

La Regione Marche, al fine di consentire ai soggetti interessati dalla Circolare n.8/2017  ed esclusi precedentemente,  di poter accedere ai benefici previsti dal DL n. 189/2016, ha prorogato i termini di presentazione delle istanze per le due indennità a venerdì  14 aprile 2017.

FONDI DISPONIBILI

Regione

Indennità dipendenti Indennità autonomi

Abruzzo

14.476.744,19 19.954.419,60

Lazio

23.162.790,70

28.711.395,10

Marche 48.255.813,95

47.852.325,17

Umbria 38.604.651,16

38.281.860,13

TOTALE

124.500.000,00

134.800.000,00

SITOGRAFIA

Regione Abruzzo

Regione Lazio

Regione Marche

Regione Umbria

Maggiori info: FIDEAS SRL, Borgo Cappuccini n. 3, 63073 Offida (AP), Tel. 0736/880843, Email fideas@topnet.it, Skype fideasinfo, Website http://www.fideas.it

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