Aree sisma: utilizzabili i crediti Zona Franca Urbana approvati a maggio 2018

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente istituito i codici tributo per l’utilizzo – tramite modello F24 – delle agevolazioni a favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 e che hanno avuto approvato il credito ZFU a maggio 2018 per complessivi 52,461 milioni di euro.

Con la RISOLUZIONE N. 45-E-2018 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti nuovi codici tributo:
– Z149 – ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti – art. 1, comma 745, della legge n. 205/2017;
– Z150 – ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese individuali e familiari per riduzione versamenti – art. 1, comma 746, della legge n. 205/2017”.

Tali codici consentono ora l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni a favore delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE per il pagamento delle seguenti imposte e contributi relativi agli anni d’imposta 2017 e 2018:
– IRPEF
– IRES
– IMU
– IRAP
– INPS (quota a carico dell’impresa o contributi lavoratori autonomi).

I codici tributo Z149 e Z150 vanno inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.

Con tale risoluzione si completa dunque il procedimento di attribuzione dei crediti della ZFU Sisma Centro Italia, che ha comunque un residuo ancora disponibile di circa 141 milioni di euro, che, con un opportuno intervento legislativo del Parlamento, potrebbe essere utilizzato per:
1. concedere analogo beneficio alle imprese che hanno avuto inagibilità degli immobili luogo di esercizio di attività successive ai periodi considerati dai precedenti provvedimenti;
2. confermare anche per il 2019 il beneficio alle imprese che ne hanno diritto;
3. ampliare il beneficio anche ai liberi professionisti per quanto riguardale imposte Irpef, Irap ed Imu (infatti attualmente sono ammessi solo per la quota inps sugli stipendi dei propri dipendenti).

 

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