Nuovo sisma bonus: detrazione d’imposta sino all’85%.

Nuovo sisma bonus 

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef delle spese per il recupero edilizio (e la riqualificazione energetica) degli edifici (articolo 16-bis, Tuir) sono inclusi anche quelli finalizzati all’adozione di misure antisismiche (comma 1, lettera i).
La legge di bilancio per il 2017 ha rimodellato il “sisma bonus”, prevedendone non solo la proroga, ma anche un potenziamento e una definizione maggiormente articolata.La nuova disciplina del sisma bonus: la detrazione “base” del 50%
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (incluse quelle per la classificazione e la verifica sismica) su edifici adibiti ad abitazioni private e attività produttive, ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità), nonché nella zona 3 (in cui possono verificarsi forti, ma rari, terremoti), fino a un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, spetta una detrazione nella misura del 50%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (se gli interventi consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, si deve tener conto delle spese sostenute in quegli anni per le quali si è già fruito della detrazione).Il sisma bonus “rafforzato”
È previsto un aumento della percentuale di detrazione qualora, in virtù delle misure antisismiche adottate, si ottenga una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore.
Per le abitazioni e gli edifici produttivi, la detrazione maggiorata è pari:
– al 70%, in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
– all’80%, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione maggiorata è pari:
– al 75%, in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
– all’85%, in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
Si ricorda che i beneficiari, anziché fruire della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito a chi ha effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati.

Le disposizioni attuative: linee guida e decreto del Mit
Per la concreta operatività del sisma bonus “rafforzato”, la legge di bilancio 2017 aveva demandato a un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici) il compito di stabilire:

  • le Linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni
  • le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

Il decreto, pubblicato sul sito del Mit, è stato adottato ieri e le sue disposizioni sono efficaci a partire da oggi, 1° marzo.

Le Linee guida (allegato A del Dm) rappresentano lo strumento operativo necessario per la concerta regolamentazione degli incentivi fiscali maggiorati, fornendo gli strumenti tecnici indispensabili per la classificazione del rischio sismico degli edifici.
Per rischio sismico si intende la misura matematica/ingegneristica utilizzata per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Detta misura dipende da un’interazione di diversi fattori: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.

Le Linee guida definiscono otto classi di rischio, con intensità crescente dalla lettera A+ alla G:

  • classe A+ (meno rischio)
  • classe A
  • classe B
  • classe C
  • classe D
  • classe E
  • classe F
  • classe G (più rischio)

A ogni edificio è, quindi, possibile attribuire una specifica classe di rischio sismico.
La determinazione della classe di appartenenza può essere condotta secondo due metodi, tra loro alternativi:

  • metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme tecniche e consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio.
  • metodo semplificato, basato sulla classificazione macrosismica dell’edificio, è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.

Come già ricordato, oltre all’adozione delle Linee guida, il decreto in esame definisce le modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Tale efficacia rileva ai fini della individuazione della percentuale di detrazione d’imposta a cui si ha diritto.
L’attestazione è effettuata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico, in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura e che risultino iscritti ai relativi albi professionali. In particolare, il progettista dell’intervento strutturale assevera, secondo le indicazioni contenute nella Linee guida e mediante uno specifico modello (allegato B del decreto), la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dei lavori. Eseguito l’intervento, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (ove nominato per legge) attestano la conformità dei lavori eseguiti a quanto in precedenza asseverato dal progettista.
L’asseverazione e le attestazioni di cui sopra, certificando il passaggio a una o più classi di rischio sismico inferiore, sono indispensabili per poter beneficiare della detrazione nelle percentuali potenziate del 70% o 80% (ovvero 75% o 85% per le parti comuni dei condomini).

Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Ecobonus e sismabonus: così si cede il credito d’imposta

La fruizione dell’agevolazione può essere trasferita ai fornitori o ad altri soggetti privati, ma non alle banche e agli intermediari finanziari; i privati, a loro volta, possono ritrasferire ad altri soggetti
Come stabilito dall’ultima legge di bilancio, il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi caratterizzati da specifiche connotazioni tecniche e riguardanti lavori effettuati sulle parti comuni di edifici, è cedibile.
Due distinti provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, entrambi dell’8 giugno 2017, ne dispongono le modalità attuative.
 
Il primo riguarda gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto Mise 26 giugno 2015.
Il secondo, invece, disciplina – con modalità analoghe al precedente – la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.Ambito soggettivo
Il credito d’imposta può essere ceduto da:

  • tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale, compresi quindi gli eventuali “incapienti”
  • i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.

Il credito può essere ceduto in favore di:

  • fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolati
  • di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. È esclusa la cessione in favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

Credito cedibile

Ecobonus
Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 70% delle spese sostenute, se relative a interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ovvero del 75%, in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015 del Mise. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.Sismabonus
Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 75% delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe inferiore di rischio, ovvero dell’85%, se c’è passaggio a due classi inferiori di rischio. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.In entrambi i casi
Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che sia diventato disponibile, cioè dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa.
Il credito ceduto ai fornitori, invece, si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Come avviene la cessione
Per effettuare la cessione del credito, i condòmini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche denominazione e codice fiscale del cessionario che ha accettato.

L’amministratore del condominio, a sua volta: comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio, i dati identificativi e l’accettazione del cessionario nonché l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente; consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (il cui mancato invio rende inefficace la cessione del credito).

I condòmini appartenenti ai condomini “minimi”, che non hanno nominato un amministratore in quanto non obbligati, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio.

L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui attribuito, che potrà essere utilizzato solo dopo la procedura di accettazione (tale informazione sarà visibile anche nel “Cassetto fiscale” del cedente).
Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito attribuitogli deve comunicare la circostanza all’Agenzia tramite le stesse funzionalità telematiche presenti nel “Cassetto fiscale”.

Fruizione in compensazione
Il credito d’imposta, non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione – senza applicazione dei limiti previsti dall’articolo 34 della legge 388/2000 – mediante il modello F24, da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (in caso contrario, l’operazione viene rifiutata). Il codice tributo da indicare sarà istituito con successiva risoluzione.
La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza è riportabile nei periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.

I controlli
I provvedimenti illustrano anche i controlli che l’amministrazione finanziaria metterà in atto.
In particolare, il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, avverrà nei confronti:

  • del condòmino, in caso di mancanza – anche parziale – dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione
  • del cessionario, se lo stesso fruisce in modo indebito – anche parzialmente – del credito.

 

Fonte: Fisco Oggi.

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