Terremoto: indennità INPS sospensione attività lavorativa anche per il sisma di gennaio 2017.

L’INPS con circolare n. 83 del 4 maggio 2017, e con riferimento alla Convenzione (*) tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed i Governatori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria del 23 gennaio 2017, precisa che i lavoratori dipendenti ed autonomi possono usufruire della indennità INPS per la sospensione dell’attività lavorativa anche per gli eventi sismici verificatisi a Gennaio 2017 (e non solo per quelli di agosto ed ottobre 2016).

Riportiamo di seguito un estratto della Circolare INPS numero 83 del 04-05-2017

“… Ciò premesso, si evidenzia che l’art. 12 del decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017” ha disposto che la Convenzione in argomento “continua ad operare nel 2017 fino all’esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all’art.45, comma 1, del decreto legge n.189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’all’art. 1, comma 1 dello stesso decreto legge n.189 del 2016, ai fini dell’individuazione dell’ambito di riconoscimento delle predette misure”.

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 2602 del 12 aprile 2017, ha chiarito che, sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie, le Regioni interessate possono decretare nell’annualità 2017, “anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017 e non solo per i periodi d’intervento all’interno dell’intervallo temporale 24 agosto/20 ottobre – 31 dicembre 2016”.

Il comma 3, dell’art. 2 della Convenzione prevede che le indennità di cui al comma 1 vengano concesse con decreto della Regione a seguito di istruttoria di competenza regionale. La Regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all’Istituto che provvede all’erogazione dell’indennità. Pertanto, le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione che effettuerà l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse….”

(*) Art.1. della Convenzione – Ripartizione delle risorse – Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 259,3 milioni di euro, previste dall’art.45, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono ripartite nelle seguenti misure:
REGIONE
124,5 milioni
(c. 1 dell’art.45)
134,8 milioni
(c. 4 dell’art.45)
ABRUZZO
€ 14.476.744,19
€ 19.954.419,60
LAZIO
€ 23.162.790,70
€ 28.711.395,10
MARCHE
€ 48.255.813,95
€ 47.852.325,17
UMBRIA
€ 38.604.651,16
€ 38.281.860,1

 

 

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