PAGAMENTI FISCO, INPS, INAIL E BANCHE IN AREA SISMA CENTRO ITALIA

TERMINI PAGAMENTO IMPOSTE ANNO 2018

Ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, del D.L. 8/2017, nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 (individuati rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016), per i tributi dovuti (Iva, Irpef, Ires, Irap, Imu) per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 da parte dei titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole, il relativo versamento avviene in un’unica soluzione entro il 16/12/2018, senza sanzioni né interessi.

Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30/11/2018.

Riportiamo a questo link l’elenco delle banche convenzionate con Cassa Depositi e Prestiti e che possono erogare tale mutuo da richiedere i tempo per l’erogazione entro il 30 novembre 2018.

I  soggetti  che  chiederanno  il  finanziamento  per  il pagamento dei tributi dovranno restituire solo la quota capitale (interessi a carico dello Stato) a partire dal 1° gennaio 2021 in cinque anni, secondo il piano di ammortamento per rate semestrali.

 

TERMINI PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS ED INAIL SOSPESI

INPS (Messaggio n. 3088 del 3 agosto 2018) ed INAIL (Circolare n. 32 del 30 luglio 2018) fanno il punto sulle scadenze relative ai pagamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi sospesi.

L’art. 48, comma 13, del D.L. 189/2016 dispone che nei comuni terremotati (individuati dagli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24/08/2016 (per i comuni di cui all’allegato 1) ovvero dal 26/10/2016 (per i comuni di cui all’allegato 2) e al 30/09/2017.

Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  1. in una unica soluzione, oppure
  2. mediante rateizzazione fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2019 (entro il 31 gennaio deve essere comunque fatta richiesta all’Inps/Inail e pagata la prima rata).

Le misure di cui sopra trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24/08/2016 ovvero del 26/10/2016 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui rispettivamente all’allegato 1 e all’allegato 2.

Entro il 31 gennaio 2019 debbono essere anche versate tutte le rate delle precedenti rateazioni concesse da Inps ed Inail che erano state sospese fino al 31.12.2017 e riavviati di conseguenza i relativi piani di ammortamento.

Il pagamento dei contributi Inps a carico dell’impresa dovuti per l’anno 2017 e sospesi fino al 30.09.2017 potranno essere pagati anche utilizzando il credito d’imposta di cui alla Zona Franca Urbana.

 

ZONA FRANCA URBANA SISMA CENTRO ITALIA

Il 31 dicembre 2018 si chiude il biennio 2017-2018 di esenzione Irpef, Ires, Irap, Imu e Inps (quota  carico del datore di lavoro) per le imprese che ne avevano diritto (calo del fatturato di almeno il 25%).

Pertanto dal 1° gennaio 2019, salvo proroghe e/o estensioni e/o modifiche normative (possibili visto che sono stati utilizzati solo 350 dei 490 milioni di euro stanziati), le imprese agevolate torneranno ad essere obbligate a pagare tali tributi e contributi in misura ordinaria.

 

SOSPENSIONE ATTI DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.L. 8/2017 – come modificato dall’art. 1 del D.L. 55/2018 – nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 (individuati rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 01/01/2017 e riprendono a decorrere dal 01/01/2019.

SOSPENSIONE RATE MUTUI, FINANZIAMENTI E CONTRATTI DI LEASING

Il comma 6 dell’art. 14 del D.L. “Milleproroghe” 244/2016 (convertito in legge dalla L. 19/2017 e modificato dal D.L. 55/2018) ha prorogato al 31/12/2018 il termine (art. 48, comma 1, lettera g) del D.L. 189/2016) di sospensione dei pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del sisma del 24/08/2016 e del 26-30/10/2016 delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere.

Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.

La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Con riguardo alle attività economiche e produttive nonché ai soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale, il termine di sospensione dei pagamenti è fissato al 31 dicembre 2020.

Le banche si riservano di applicare condizioni più favorevoli.

GARANZIA GRATUITA E VELOCE DEL MEDIOCREDITO CENTRALE SU MUTUI BANCARI

Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 189/2016 per la durata di tre anni dall’entrata in vigore del decreto (19.10.2016), l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI (su mutui fino a 2,5 milioni di euro ad impresa) è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, in favore delle imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici.

A questo link è possibile consultare l’elenco delle banche convenzionate con il Medio Credito Centrale e che possono erogare mutui con tale garanzia.

La misura è attiva fino al 18 ottobre 2019.

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