DECRETO TERREMOTO (Legge 15/12/2016 n. 229) PRECISAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO – 22 DICEMBRE 2016

Sospensione nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda

Con la circolare n. 40 del Ministero del lavoro, vengono fornite alcune indicazioni integrative alle disposizioni già previste in favore delle zone del Centro Italia colpite dal terremoto.
Con la circolare n. 40 del 2016, il Ministero del lavoro fornisce alcune indicazioni ad integrazione della circolare n. 38 pubblicata lo scorso 16 dicembre. L’Istituto chiarisce che le disposizioni relative alla sospensione di adempimento e versamenti si applicano anche ai Comuni di Teramo, Rieti , Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione della dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti. A tal fine gli interessati devono produrre copia della dichiarazione trasmessa all’Agenzia delle entrate e all’Inps.

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CIRCOLARE Ministero de Lavoro n. 40 del 22/12/2016
Oggetto decreto-legge n. 189 del 17/10/2016 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/8/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016 n. 229. Integrazione alla circolare n. 38 del 16/12/2016.
Ad integrazione della circolare indicata in oggetto, si chiarisce che le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 17/10/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 15/12/2016, si applicano, come previsto dall’articolo 1, ai Comuni indicati negli allegati 1 e 2 della medesima legge, che per agevolare la lettura si uniscono in allegato.
Si precisa che le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48 del citato decreto-legge, oggetto della circolare n. 38 del 16/12/2016, si applicano nei Comuni di Teramo, Rieti , Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione della dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti, come previsto dall’articolo 1, comma 1 , del decreto legge n.189 del 17/10/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15/12/2016.
Ai fini dell’accesso alle misure di cui ai predetti artt. 45 e 48, gli interessati devono produrre copia della dichiarazione trasmessa all’Agenzia delle entrate e all’Inps.

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Art. 45

Sostegno al reddito dei lavoratori

1. (( E’ concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l’anno
2016, una indennita’ pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore: ))
a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo,
impossibilitati a prestare l’attivita’ lavorativa, in tutto o in
parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende (( o da soggetti diversi dalle imprese )) operanti in uno dei Comuni di cui all’articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a
recarsi al lavoro, anche perche’ impegnati nella cura dei familiari
con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento
sismico.
2. L’indennita’ di cui al comma 1, lettera a), e’ riconosciuta,
limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di
riduzione o sospensione dell’attivita’ nei limiti ivi previsti e non
puo’ essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle
prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennita’ e’ riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le
giornate di mancata prestazione dell’attivita’ lavorativa, entro
l’arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
3. L’onere di cui al comma 1, (( pari a 124,5 milioni di euro )),
per l’anno 2016, e’ posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge (( 29 novembre 2008 )), n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(( 4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita’ di impresa
e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attivita’ a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1, e che operino
esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti,
prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, e’
riconosciuta, per l’anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro
per il medesimo anno, una indennita’ una tantum pari a 5.000 euro nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All’onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52. ))
5. Le indennita’ di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle
Regioni interessate, nei limiti delle risorse (( pari a 259,3 milioni
di euro )) per l’anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate
dall’INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e
i limiti concernenti l’autorizzazione e la erogazione delle
prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita
convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze ed i Presidenti
delle Regioni. (( L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto )) del
limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attivita’ di
monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell’economia e delle finanze.
6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonche’ di assegno ordinario e assegno di solidarieta’, (( in conseguenza degli eventi sismici di cui all’articolo 1, )) sono dispensati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
(( 7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria
e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici di cui
all’articolo 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime
complessive previste dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L’onere derivante dal presente comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l’anno 2019 e in 11,08 milioni di euro per l’anno 2020, e’ posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ))
8. E’ concessa l’esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, (( con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, e per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2. All’onere di cui al presente comma, pari a 8,9 milioni di euro per l’anno 2017, 12,2 milioni di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede ai sensi dell’articolo 52. ))
9. (Soppresso).

Art. 48

Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonche’ sospensione di termini amministrativi

1. Nei Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 )), in aggiunta a
quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all’articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo 29
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ le
attivita’ esecutive da parte degli agenti della riscossione e i
termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli
uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle
Regioni;
c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed
extragricoli;
d) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo
ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a
immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta’ dello
Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o
pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in
ritardo, purche’ entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione
alle camere di commercio, le denunce di cui all’articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche’ la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di
esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle
banche, nonche’ dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli
interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla
formazione del reddito d’impresa, nonche’ alla base imponibile
dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili,
anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attivita’
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale
svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per
oggetto beni mobili strumentali all’attivita’ imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale;
h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla
legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della
proprieta’ coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono
effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a
carico dei residenti o titolari di attivita’ zootecniche e del
settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le
amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti,
consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all’allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonche’ di societa’ di servizi e di persone In cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
(( 1-bis. I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati
nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati,
non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del presente decreto. ))
2. Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a
mezzo di reti canalizzate, (( nonche’ per i settori delle
assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica ))
la competente autorita’ di regolazione, con propri provvedimenti,
introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 (( con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 )), dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 )). Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’autorita’ di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi’ le modalita’ di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 )), individuando anche le modalita’ per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della
definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo 51
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 sia )) da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.
4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che
alla data del 24 agosto 2016 (( ovvero del 26 ottobre 2016 ))
risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni (( di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 )), non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni (( di cui
agli allegati 1 e 2 )) sono da considerarsi causa di forza maggiore
ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini
dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2,
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonche’ registrazioni dell’impiego del farmaco che ricadono nell’arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone
giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all’articolo 1, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016.
8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014-2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonche’ al metodo di produzione biologica in conformita’ al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 )) mantengono, per l’anno di domanda 2016, il diritto all’aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014. La dichiarazione dell’autorita’ amministrativa
competente e’ considerata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del
citato regolamento n. 640/2014.
9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, (( con riferimento alle produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole )) situate nei Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 )) ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’elenco delle aziende oggetto di deroga.
(( 10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all’articolo 1 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e’ prorogato al 30 settembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell’allegato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia’ versato.
10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti
tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 1° settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell’allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia’ versato.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per
effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale
1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo.
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto
ministeriale 1 settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017. ))
13. (( Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i
termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 )). Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria gia’ versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. (( Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell’articolo 52 )). Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(( 13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno
interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui
all’articolo 1, alle richieste di anticipazione della posizione
individuale maturata di cui all’articolo 11, comma 7, lettere b) e
c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da
parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari
residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via
transitoria quanto previsto dall’articolo 11, comma 7, lettera a),
del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica
complementare, secondo le modalita’ stabilite dagli statuti e dai
regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare.Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016. ))
(( 14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano applicazione
anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro
che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assisiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente all’allegato 1 e all’allegato 2. ))
15. All’articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti,
ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni,interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti le modalita’ e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall’articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo».
b) il comma 2-ter e’ abrogato.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati (( nelle zone colpite dagli
eventi sismici di cui all’articolo 1 )), purche’ distrutti od oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle societa’, fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita’ dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di
imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi’,
esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita’ dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente puo’ dichiarare,entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l’inagibilita’ totale o parziale del fabbricato all’autorita’ comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalita’ per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all’esenzione di cui al secondo periodo.
(( 17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e
2, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche’ relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza. ))
18. Al fine di consentire nei Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2
)) il completamento delle attivita’ di formazione degli operatori del
settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla
dotazione e all’impiego da parte delle societa’ sportive
dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione
dell’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e’ sospesa (( fino alla data del 30 giugno 2017. ))

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Allegato 1

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant’Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant’Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant’Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).
Allegato 2

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
(articolo 1)
REGIONE ABRUZZO.
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;
REGIONE LAZIO.
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);
REGIONE MARCHE.
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D’esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC);
REGIONE UMBRIA.
69. Spoleto (PG).

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