Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016
È in vigore dall’11 gennaio 2017 l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio firmata dal commissario alla ricostruzione Vasco Errani per accelerare la ripresa delle attività produttive di qualsiasi tipo e settore.
Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche), secondo la definizione di cui all’articolo 1 dell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, attive alla data del sisma ed ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016 devono eseguire interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione.
- imprese che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l’acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune;
- proprietari o conduttori di unità immobiliari a uso produttivo ubicate negli edifici danneggiati o distrutti, anche acquisiti in leasing;
- proprietari o locatari o coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico, sono obbligati a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria di unità immobiliari a uso abitativo che si trovino all’interno di un edificio principale a destinazione industriale o produttiva, limitatamente agli interventi sulle parti comuni dell’edificio.
Tipologia degli interventi finanziabili
Gli interventi ammessi a contributo sono i seguenti:
- ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi stabilite (per cui è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile);
- riparazione e acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari (il contributo in questo caso è pari all’80%);
- ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge n. 189 del 2016 (60% del costo riconosciuto ammissibile);
- acquisto di interi immobili in cui delocalizzare definitivamente l’attività produttiva (in questo caso il contributo non può superare la differenza tra il costo ammissibile a contributo e l’indennizzo stesso)
Nel caso di lavori, il contributo verrà erogato dalla banca alle imprese che esegue i lavori in base all’avanzamento dei lavori.
Le domande di contributo devono essere presentate agli uffici speciali per la ricostruzione entro 120 giorni, a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza, ossia entro Il 10 maggio 2017, mediante la procedura informatica. Fino all’istituzione dei predetti Uffici speciali, le domande possono essere depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari.
L’istruttoria dovrà essere conclusa entro 90 giorni.
In allegato all’ordinanza vengono, tra le altre cose, specificate le soglie di danno (definizioni), i costi parametrici ammissibili e i requisiti necessari a ottenere il contributo.

3 commenti