Con il decreto direttoriale 7 dicembre 2017, infatti, il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha approvato gli elenchi delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro autonomo che possono godere delle agevolazioni previste dalla legge (allegati 1 e 2).
Il decreto, peraltro, contiene le seguenti precisazioni:
- le agevolazioni spettanti a ciascun beneficiario, indicate nell’elenco contenuto nell’allegato 2, sono concesse sotto condizione risolutiva, in attesa del rilascio dell’informazione antimafia,
- l’allegato 3 riporta l’elenco delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo che finora non hanno trasmesso la documentazione antimafia e che hanno la possibilità di farlo entro il 30 dicembre 2017. Per questi soggetti si procederà alla concessione delle agevolazioni solo a seguito dell’avvenuta trasmissione della documentazione, in mancanza della quale l’istanza verrà rigettata,
- nell’allegato 4, invece, è contenuto l’elenco delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo per i quali gli aiuti de minimis dichiarati come già concessi in sede di istanza non trovano corrispondenza con quelli registrati nel Registro nazionale degli aiuti. Anche per questi soggetti si procederà alla concessione delle agevolazioni solo dopo il completamento delle verifiche sull’ammontare dell’importo concedibile.
Per ulteriori informazioni sulla zona franca urbana si rinvia alla specifica sezione del sito del Mise, oltre che ai seguenti precedenti articoli pubblicati su questa rivista:
- Zona franca sisma Centro Italia: come e quando richiedere i benefici
- Zona franca sisma Centro Italia: per ogni anno, benefici al 100%
- Zona franca sisma Centro Italia: altri chiarimenti dal ministero
- Zona franca sisma Centro Italia: domande fino al 20 novembre
- Calcolo per le agevolazioni Zfu: orientativa la “formula” del Mise.
2) Modalità di utilizzo del credito (aggiornamento al 21 dicembre 2017).
Il decreto del Mise stabilisce che le agevolazioni spettanti a ciascun beneficiario sono fruite secondo modalità e termini definiti con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il 21 dicembre 2017 l’Agenzia Entrate ha pubblicato:
- Risoluzione n. 160/E: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nei comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 98. Clicca e scarica: Risoluzione160+ZFU+SISMA+CENTRO+ITALIA
- Provvedimento n. 300725 del 21/12/2017: Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Clicca e scarica Provv.+ZFU+Sisma+CENTRO+ITALIA
ESEMPIO: Le modalità di utilizzo del Codice Tributo sono anche spiegate in un esempio.
1-ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO Z148.
L’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca urbana comprendente il territorio dei comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, alle imprese localizzate nella zona franca urbana è riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l. n. 50 del 2017 e per quello successivo, secondo le modalità applicative stabilite con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2013. In proposito, l’articolo 15 del citato decreto del 10 aprile 2013 stabilisce che le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stati definiti modalità e termini di fruizione delle agevolazioni in parola. Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, si istituisce il seguente codice tributo:
“Z148 – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni imprese per riduzione versamenti – art. 46 – d.l. n. 50/2017”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
2-MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA ZFU SISMA CENTRO ITALIA(Provvedimento n. 300725 del 21/12/2017)
1. Modalità di fruizione delle agevolazioni
1.1 Le agevolazioni di cui all’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana comprendente il territorio dei comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello di pagamento F24.
1.2 Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione è istituito il codice da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
1.3 Per ciascun modello F24 ricevuto l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013. Nel caso in cui l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
1.4 In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione concessa, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate.
L’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2015, n. 50, ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, alle imprese che svolgono la propria attività nella zona franca urbana o che l’avviano entro il 31 dicembre 2017, è riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d’imposta 2017 e 2018. In proposito, è stata prevista l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (ZFU ricadenti nel c.d. Obiettivo Convergenza). Il citato decreto del 10 aprile 2013 stabilisce, tra l’altro, che: – il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l’importo dell’agevolazione concessa e le eventuali revoche (articolo 14, comma 3).
Le agevolazioni sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia (articolo 15, comma 1).
Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione delle agevolazioni in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico. A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso a ciascuna impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’agevolazione utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.
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Riportiamo infine di seguito alcune slide dell’AdE Emilia Romagna relativa alla ZFU di quella Regione
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