Riepilogo adempimenti e scadenze fiscali in area sisma centro Italia

Precisazioni Agenzia delle Entrate Ascoli Piceno su scadenze fiscali in area sisma Centro Italia pervenute il 20 febbraio 2018.

“ il DL 189/2016 prevede che la normativa cd sul sisma si applichi ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 e, limitatamente ai comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto per i singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.

Lo stesso decreto all’art. 48 ha disciplinato le ipotesi, differenti, della sospensione dei versamenti e degli altri adempimenti tributari diversi da questi.

Il comma 10 contempla l’ipotesi di sospensione dei termini di versamento e il successivo comma 11 disciplina la ripresa della riscossione:

  • comma 10:  Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 novembre 2017. Per i soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell’allegato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
  • comma 11: La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 31 maggio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall’articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il successivo comma 12 si occupa della sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e stabilisce che: gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di febbraio 2018.

Pertanto il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi in zona sisma, ricorrendone i requisiti, scade il prossimo 28 febbraio 2018”.

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SCADENZARIO ADEMPIMENTI FISCALI AREA SISMA CENTRO ITALIA.

In attesa che Governo. Parlamento  ed Agenzia Entrate/Riscossione definiscano un quadro chiaro e coerente sulle imminenti scadenze relative a versamenti ed adempimenti sospesi (che forse saranno prorogati), cerchiamo con questo articolo di riepilogare quali siano ad oggi i termini in vigore per tutti i soggetti fiscali operanti in area sisma Centro Italia.

Adempimenti Soggetti

Sospensione fino al

Pagamenti entro il

 

Soggetti titolari di reddito di impresa o reddito di lavoro autonomo

30/11/2017

18/12/2017

*

Adempimenti entro il 28.02.2018

Versamenti ed adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento Soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo e esercenti attività agricola 31/12/2017

31/05/2018

**

Adempimenti entro il 28.02.2018

  Soggetti che hanno richiesto al sostituto di imposta di non operare la ritenuta (Busta Paga Pesante) 31/12/2017 16/02/2018

***

Finanziamento assistito da garanzia dello Stato per pagamento imposte sospese  Soggetti titolari di reddito di impresa o reddito di lavoro autonomo  Erogazione entro il 30/11/2017
Esenzione fiscale dei fabbricati dichiarati inagibili

Ai fini IRPEF-IRES

Ai fini IMU-TASI

31/12/2017

31/12/2018

 

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (Rottamazione dei ruoli/cartelle esattoriali Equitalia)

21/04/2018  

Termini per la notifica delle cartelle di pagamento e le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione

31/12/2017  
Termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL) 30/09/2017

31/05/2018

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Sospensione e/o esenzioni pagamenti bollette utenze energia elettrica, gas, telefono e servizio idrico

Secondo decisione del gestore del servizio

Zona Franca Urbana (Esenzioni IRPEF-IRES-IRAP INPS-IMU anni 2017 e 2018) Imprese che hanno subito un calo dei ricavi set-dic 2016 di almeno 25% o che hanno avviato l’attività nel cratere dal 01/09/2015 al 31/12/2017
Richiesta entro il 20/11/2017 Esenzione fino al 31/12/2018

NOTE:

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni devono essere effettuati entro il 28 febbraio 2018 salvo proroghe (proroghe intervenute 20 dicembre 2016, ottobre 2017, dicembre 2017, febbraio 2018)

(*) I soggetti titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo versano entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione sanzioni ed interessi.

I titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per i tributi sospesi e oggetto di versamento entro il 16 dicembre 2017 nonché quelli dovuti nel periodo 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento assistito da garanzia dello Stato da erogare entro il 30 novembre 2017.

Allo stesso modo per i tributi dovuti per l’esercizio 2018 i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo possono assolvere a tale obbligo con un ulteriore finanziamento garantito dallo Stato (comma 4). Il finanziamento deve essere erogato entro il 30 novembre 2018.

I soggetti titolari di reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo in ordine al finanziamento ottenuto sono chiamati a pagare la quota capitale rispettivamente a partire dal 1 gennaio 2020 (tributi 2016-17) e dal 1 gennaio 2021 (tributi 2018) in cinque anni. In merito agli interessi relativi ai finanziamenti erogati nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari a quello relativo agli interessi e alle spese dovute.

(**) I soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa o reddito di lavoro autonomo possono versare le somme oggetto di sospensione, senza sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2018.

(***) Per il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis art. 48 DL 189/16 nei modi stabiliti dall’art. 9 comma 2-bis dello Statuto del Contribuente (in un massimo di 18 rate di pari importo, previo decreto del MEF).

(****) L’art. 2 del Decreto-legge del 16/10/2017 n. 148. “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” (in corso di conversione in legge in Parlamento) ha stabilito che «Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.».

 

 

 

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