Come finanziare il pagamento delle tasse 2016-2018 in area sisma

COME FINANZIARE IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE 2016-2017-2018 CON MUTUI A TASSO ZERO GARANTITI DALLO STATO IN AREA SISMA

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 31 maggio 2017, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati a favore di imprenditori, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole, operanti nelle zone colpite dal terremoto.

Lo scorso mese di febbraio, a causa del perdurare della situazione di criticità e dello stato di emergenza, è stato emanato il decreto-legge 8/2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge 45/2017), che ha dettato nuovi interventi urgenti a beneficio dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Tra le misure di favore, il legislatore (nell’articolo 11, commi 3 e 4) ha previsto per i titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole la possibilità di chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, per il pagamento:

  1. dei tributi sospesi (l’articolo 48 del Dl 189/2016 ed il successivo Dl 50/2017 hanno disposto la sospensione dal 24/8/2016 di tutti i termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore delle popolazioni terremotate),
  2. dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017,
  3. dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Nei primi due casi, il finanziamento deve essere erogato entro il 30 novembre 2017, mentre nell’ultima ipotesi lo stesso va erogato entro il 20 novembre 2018.

Inoltre, è previsto che per gli interessi relativi ai finanziamenti erogati e per le spese strettamente necessarie alla loro gestione è corrisposto ai soggetti finanziatori un credito d’imposta in misura pari all’importo relativo agli interessi e alle spese medesimi.

La quota capitale, invece, è restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento, di cui ai ricordati commi 3 e 4 dell’articolo 11, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni.

Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.

Dalla lettura delle suindicate disposizioni si evince, quindi, che il meccanismo ideato dal legislatore si articola in due momenti:

  1. il finanziamento erogato da un istituto di credito a favore di uno dei soggetti ammessi al beneficio
  2. il riconoscimento a favore del finanziatore di un credito d’imposta, il cui importo corrisponde all’ammontare degli interessi e delle spese relative al mutuo.

Il provvedimento del 31 maggio 2017

In capo ai soggetti finanziatori, peraltro, il legislatore ha posto specifici obblighi di comunicazione. Essi, infatti, per consentire il monitoraggio delle modalità di utilizzo e di restituzione dei finanziamenti agevolati, sono tenuti a  trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai mutui erogati e i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo, con gli interessi di mora.

ABI ELENCO BANCHE ADERENTI (14 settembre 2017)
03127 BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA
08743 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO S.C.
08871 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA S.C.
08456 BANCA DEI SIBILLINI
08473 BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA SCARL
06270 CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA
06230 CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA
08327 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.C.
08474 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.
05424 BANCA POPLARE DI BARI S.C.P.A.
03069 INTESA SANPAOLO SPA
02008 UNICREDIT SPA
08731 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA S.C.
03111 UBI BANCA SPA
08549 BANCA DI FILOTTRANO
05034 BANCO BPM SPA
07116 BANCA DEL VOMANO
05704 BANCA POPLARE DI SPOLETO SPA
06150 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA
07075 BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO S.C.
01030 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
08769 BANCA DI RIPATRANSONE – CREDITO COOPERATIVO S.C.
08765 BCC DI RECANATI E COLMURANO
08149 BCC DI BASCIANO S.C.

Sitografia per maggiori info:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Eventi+calamitosi+-+terremoti_alluvioni/Eventi+sismici+centro+italia/InfoGen+sisma+centro+italia+2017/ Agenzia delle Entrate

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+sisma Agenzia delle Entrate Modulistica

Contributi Inps

Ricordiamo che anche l’INPS aveva emesso nei giorni scorsi analoga circolare alla quale si rinvia. In questo caso la sospensione è a richiesta dell’impresa e gli adempimenti e pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI E SCADENZE FISCALI IN AREA SISMA

Adempimenti Scadenze ordinaria Scadenze aree sisma
Dichiarazione IVA Scaduta il 28 febbraio 2017 Per i contribuenti residenti e/o operanti in area sisma tutti i termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari scadenti dal 24/8/2016 (o dal 26/10/2016) sono sospesi fino al 30 novembre 2017 (o 31/12/2017 per soggetti diversi da imprese e lavoratori autonomi *)

Per i versamenti sospesi si può ricorrere ad una delle seguenti modalità di dilazione:

1)    mutuo bancario garantito dallo Stato e senza interessi da erogarsi entro novembre 2017 e con decorrenza rate dal 1° gennaio 2020 in 5 anni, da erogarsi entro novembre 2017 (modalità riservata ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo *)

2)    rateizzazione senza sanzioni ed interessi fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (modalità riservata ai soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo *).

PS: Le ritenute fiscali a carico del lavoratore se trattenute dal datore vanno versate nei termini ordinari.

Versamenti

periodici IVA

Mensili, il 16 di ogni mese

Trimestrali: 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre

Modello

730/2017 (**)

precompilato

Dal 15 aprile 2017 disponibile on line, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato
7 luglio 2017, consegna ai sostituti d’imposta, ai Caf, o ai professionisti abilitati e relativo invio da parte di questi ultimi
24 luglio 2017 (il 23.7 cade di domenica) , invio diretto da parte del contribuente
Modello 730/2017 (**) ordinario 7 luglio 2017, consegna ai sostituti d’imposta, ai Caf, ai professionisti abilitati e relativo invio da parte di questi ultimi
Acconto IMU e TASI

(***)

16 giugno 2017 (esclusa prima casa)
Pagamento imposte e tasse IRPEF, IRES, IRAP, CCIAA 30 giugno 2017, rateizzabili in 6 rate

30 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%, rateizzabili

Modello 770/2017 31 luglio 2017
Modello Redditi 2017 telematico Persone Fisiche 2 ottobre 2017 (il 30.9 cade di sabato)
Mod. Redditi 2017 soggetti Ires (Srl, Coop, Associazioni) 2 ottobre 2017 (il 30.9 cade di sabato
Mod. Irap/2017 2 ottobre 2017 (il 30.9 cade di sabato
Saldo IMU e TASI

(***)

18 dicembre 2017 (esclusa prima casa)
Versamenti contributi previdenziali fino al 30/09/17  il 16 di ogni mese 30 ottobre 2017, oppure rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili
Rottamazione cartelle Equitalia Scaduta il 21 aprile 2017 31 marzo 2018

(*) Salvo diversa e nuova disposizione di legge, ai sensi del D.L. n. 189/2016 e le modifiche apportate dal D.L. n. 8/2017 e dal D.L. 50/2017 i soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni del cratere sisma centro Italia 2016-17 possono avvalersi della facoltà di sospendere i versamenti tributari senza l’applicazione di interessi e sanzioni rispettando le seguenti scadenze:

  • per i titolari di reddito di impresa, di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole il termine di sospensione dei versamenti tributari è il 30 novembre 2017; per tali soggetti la ripresa della riscossione dei tributi non effettuati per effetto delle sospensioni è fissata entro il 16 dicembre 2017.
  • per gli altri soggetti (diversi dai titolari di reddito di impresa, di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole) la sospensione dei versamenti tributari è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2017; per tali contribuenti la ripresa della riscossione dei tributi non effettuati per effetto delle sospensioni è fissata entro il 16 febbraio 2018.
RIFERIMENTI NORMATIVI: L’art. 43 de D.L. n. 50/2017 ha introdotto ulteriori proroghe delle sospensione e rateizzazione tributi che riportiamo sinteticamente di seguito.
In primo luogo, viene prorogato, dal 30 novembre al 31 dicembre 2017, il termine finale del periodo con riferimento al quale i sostituti d’imposta, su richiesta di coloro che risiedono nei comuni interessati dal sisma, non devono operare le ritenute alla fonte. (modifica articolo 48, comma 1-bis, Dl 189/2016).
Per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivo, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2017 (il termine finale precedente era il 30 novembre 2017 – modifica articolo 48, comma 10, Dl 189/2016).
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni previste dalla legge, dovranno essere effettuati entro il mese di febbraio 2018 (termine precedente, dicembre 2017 – modifica articolo 48, comma 12, Dl 189/2016).
Viene previsto che per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2018. Gli stessi soggetti possono versare le somme oggetto di sospensione, senza sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (modifica articolo 48, comma 11, Dl 189/2016).
Viene prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2018, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro prevista a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate (e delle persone giuridiche con sede legale o operativa) nei comuni terremotati con riguardo alle istanze, ai contratti e ai documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione.
 
(**) Semplificazione degli obblighi dichiarativi (articolo 43-quater de D.L. n. 50/2017)
Con riferimento al periodo d’imposta 2016, si consente ai contribuenti residenti nei territori colpiti dal terremoto, titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo) di effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 “senza sostituto”, anche in presenza di un sostituto tenuto a effettuare il conguaglio, ottenendo così il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

(***) IMU-TASI

Ai sensi della legge 15 dicembre 2016 n. 229 Art. 48 comma 16 i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 
Ai fini del presente comma, il contribuente, in assenza dell’ordinanza Sindacale, per beneficiare di tale esenzione deve dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale mediante apposita autodichiarazione.

 

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