Agevolazioni telefoniche per utenti e imprese delle zone terremotate. Scadenza 12/09/2017

In ottemperanza al decreto legge n. 189/2016, (recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”) e ss..mm.ii, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha  deliberato di riconoscere il diritto alle agevolazioni, non soltanto agli utenti ed alle imprese le cui abitazioni e sedi sono state dichiarate inagibili a seguito dei terremoti dello scorso anno, ma anche alle imprese con sedi ancora agibili, al fine di fornire sostegno alle comunità le cui attività, anche economiche, sono state fortemente pregiudicate dagli eventi sismici.

Tipologia delle agevolazioni –  In particolare, per utenti e imprese titolari di servizi di rete fissa la cui abitazione o sede è agibile, l’Autorità ha disposto la rateizzazione dei pagamenti sospesi per i mesi di effettiva utilizzazione del servizio e lo storno delle fatture sospese per i mesi di mancata utilizzazione.

Per gli utenti e imprese titolari di servizi di rete fissa, che hanno ancora abitazione o sede in condizioni di inagibilità, l’Autorità ha previsto lo storno delle fatture sospese per tutti i mesi in cui non hanno usufruito del servizio e la possibilità gratuita di recesso dal servizio o di trasloco della linea.

Per gli utenti e imprese titolari di servizi di rete mobile, che hanno l’abitazione e sede inagibile, si prevede lo sconto, per sei mesi, del 50% della spesa sostenuta e l’erogazione di un bonus mensile di 1GB per il servizio dati.

I titolari di imprese possono, a prescindere dall’agibilità della sede, avvalersi, a scelta, di uno sconto del 50% sui servizi di rete fissa o mobile.

Modalità di richiesta –  I beneficiari devono presentare all’operatore fornitore del servizio di rete fissa, istanza di adesione alle agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:

  1. a) copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità dell’utente, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare;
  2. b) autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione.

Ciascun utente, afferente al medesimo nucleo familiare, presenta una autocertificazione in cui dichiara di appartenere al nucleo familiare residente nell’unità immobiliare inagibile, e di non aver richiesto le  medesime agevolazioni per altra sim di cui è intestatario.

Tutte le specifiche sono contenute nella delibera n. 235/17/CONS  dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.

Durata – Le agevolazioni hanno durata semestrale.

Scadenza – Le domande per usufruire delle agevolazioni tariffarie nei servizi di telefonia fissa e mobile a favore degli utenti e delle imprese colpite dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 scadranno il 13 settembre 2017

SITI COMPAGNIE TELEFONICHE CON MODULISTICA

TIM: https://www.tim.it/assistenza/per-i-consumatori/info-consumatori-fisso/news/agevolazioni-clienti-colpiti-dagli-eventi-sismici

Riferimenti:

delibera_corecom DELIBERA N. 235/17/CONS del 6 giugno 2017:
AGEVOLAZIONI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2016 N. 229.

Estratto:

Articolo 3
(Soggetti beneficiari)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 comma 1 si applicano a tutti gli utenti residenti nei comuni specificati negli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189, i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi della delibera n. 66/17/CONS, che non abbiano dichiarato l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 5 commi 2 e 3, e all’articolo 6 si applicano a tutti gli utenti residenti nei comuni specificati negli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189, che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a tutti gli utenti residenti in altri comuni, non compresi nei suddetti allegati, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità della propria sede e gli eventi sismici verificatisi a far data dal giorno 24 agosto 2016 e dal giorno 26 ottobre 2016.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano a tutti gli utenti titolari di imprese, indipendentemente dalla agibilità del fabbricato, ubicate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189, ad eccezione delle imprese con sedi nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto

Articolo 5
(Modalità di rateizzazione delle fatture sospese e agevolazioni per utenti titolari di un contratto di rete fissa)

1. Gli operatori di rete fissa stornano, laddove tecnicamente possibile in base alle norme sul trattamento del traffico dati di cui all’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli importi delle fatture sospese per i mesi in cui, nel corso del periodo di sospensione delle fatture, non si è registrata attività sulla linea agli utenti, i quali, entro lo scadere dei primi 6 mesi di sospensione delle fatture, non abbiano dichiarato l’inagibilità della sede dell’utenza ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

a) Gli operatori procedono alla riscossione degli importi dovuti a partire dalla prima fattura successiva all’entrata in vigore del presente provvedimento. b) Gli importi dovuti, solo se superiori alla cifra di 50 (cinquanta) euro, sono rateizzati, senza interessi, secondo le modalità concordate con i singoli utenti, in un numero di rate mensili di eguale importo, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di dodici. Sarà onere di ciascun operatore contattare i rispettivi utenti, all’atto di ripresa della fatturazione al fine di concordare le modalità di rateizzazione più idonee.

2. Gli operatori di rete fissa stornano, gli importi delle fatture sospese per l’intero periodo di sospensione, agli utenti i quali, entro lo scadere dei primi sei mesi di sospensione delle fatture, abbiano dichiarato l’inagibilità della sede dell’utenza ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Gli utenti di cui al comma 2, possono altresì accedere, in qualsiasi momento, ad una delle seguenti misure gratuite: i. recesso dal servizio; ii. richiesta di trasloco ad altra sede, con mantenimento della numerazione, ove tecnicamente possibile.

 

Articolo 7
(Agevolazioni per utenti titolari di impresa)

1. Gli operatori di rete fissa e mobile applicano le seguenti agevolazioni agli utenti, titolari di impresa con sede ubicata nei comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, i quali, non abbiano dichiarato l’inagibilità della sede ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Gli utenti di cui al comma 1, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul sito web del presente provvedimento, presentano all’operatore istanza di adesione, ad una sola delle agevolazioni di cui alle lettere a, b, e c, dichiarando, altresì, di non aver presentato medesime istanze ad altri operatori.

a) Agevolazioni per servizi di rete fissa. Sconto del 50% sulle fatture emesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari;
b) Agevolazioni per servizi di rete mobile post pagati. Sconto del 50% sulle fatture emesse, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari;
c) Agevolazioni per servizi di rete mobile pre pagati. Bonus pari al 50% del totale dei rinnovi di credito effettuati nel corso del mese precedente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari. Il bonus sarà erogato entro il mese successivo a quello di riferimento e dovrà essere speso entro il termine di 2 mesi dalla data di erogazione.
d) Agli utenti di cui alle lettere b) e c) viene, altresì, erogato un bonus di 1 gigabyte di dati extra soglia, contestualmente ai rinnovi automatici delle soglie d’offerta, nel caso in cui il piano tariffario sottoscritto dall’utente sia tecnicamente compatibile con tale bonus, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari

 

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