Enti del Terzo Settore (ETS). La riforma e gli incentivi: 413 milioni di euro a disposizione.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI NO PROFIT

Sono Enti del Terzo Settore (ETS) i seguenti (art. 4 del Codice del Terzo Settore, D.Lgsv, n. 117/2017):

  • Organizzazioni di Volontariato (OdV)
  • Associazioni di Promozione Sociale (APS)
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali
  • Cooperative sociali
  • Reti associative
  • Società di mutuo soccorso
  • Associazioni riconosciute e non
  • Fondazioni
  • Ogni altro ente di carattere privato diverso dalle società

costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

LA NUOVA NORMATIVA E LA SUA ATTUAZIONE

Dopo l’approvazione della Legge 6 giugno 2016 n. 106, avente ad oggetto “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale“) la riforma avanza nella sua attuazione e ad oggi sono stati pubblicati 3 dei 20 decreti attuativi necessari al completamento della riforma:

  1. Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106″ (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 111);
  2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106″ (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112);
  3. Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.” (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

Il nuovo Codice unico del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2017 e raduna le disposizioni fiscali per gli enti non lucrativi e riscrive le regole per:

  • le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus),
  • le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e
  • le Associazioni di Promozione Sociale (APS).

NORME GIA’ IN VIGORE E TRANSITORIE

Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale possono già definirsi a pieno titolo enti del terzo settore e godere, già dal 1° gennaio 2018, delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS, anche se non è ancora operativo il nuovo Registro unico. Una delle norme transitorie del Codice prevede infatti che il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale si intende soddisfatto se gli enti sono iscritti a uno dei registri nazionali, regionali o provinciali già esistenti.

Le organizzazioni hanno ora 18 mesi di tempo (quindi fino a febbraio 2019) per adeguare i propri statuti alle prescrizioni della legge, arrivando con le carte in regola all’iscrizione nel Registro unico. Il Registro avrà diverse sezioni, per ciascuna categoria, alle quali gli enti potranno iscriversi per accedere alla normativa fiscale di favore prevista dal Codice, alle agevolazioni per le donazioni e al riparto del cinque per mille dell’Irpef. Iscriversi non è un obbligo, ma restare fuori comporta l’esclusione da un’ampio ventaglio di bonus. Senza contare che diverse disposizioni di favore del Tuir applicate fino a oggi sono abrogate con l’entrata in vigore del Codice.

E se le Onlus, finora, dovevano per quasi tutte le attività avere tra i propri beneficiari soprattutto i «soggetti svantaggiati», oggi, in base al Codice unico, questo requisito non è più richiesto.

NORME IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2018

L’aumento delle detrazioni fiscali dal 26% al 30 % per le donazioni agli enti del terzo settore, il social bonus per chi dona agli enti che recuperano immobili pubblici inutilizzati e le disposizioni di favore su imposte indirette e tributi locali entrano in vigore il 1° gennaio 2018, ma solo per Onlus, AdV e APS fino  a che non sarà istituito il Registro Unico del Terzo Settore (e per le imprese sociali solo dopo l’approvazione da parte dell’UE del regime di aiuti).

Il Codice introduce infatti una esenzione ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, per «i trasferimenti a titolo gratuito» a favore degli Ets, comprese le cooperative sociali e incluse le imprese sociali diverse da quelle costituite in forma societaria. L’unica condizione è che i beni e i diritti trasferiti siano “utilizzati” in via esclusiva, senza un limite temporale specifico, per il perseguimento di finalità solidaristiche.

COSA MANCA

Secondo Il Sole 24 Ore servono infatti 42 atti, fra provvedimenti dei ministeri e autorizzazioni dell’Unione europea, per tradurre in pratica le nuove disposizioni.

Sono soggetti, ad esempio, al via libera della Ue il nuovo regime forfettario degli enti del terzo settore non commerciali con volume di attività inferiore ai 130.000 euro, e la disciplina fiscale di favore per le imprese sociali (autorizzazione europea entro fine anno secondo il sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali Luigi Bobba).

I FONDI DISPONIBILI PER IL TERZO SETTORE

Per finanziare la Riforma del Terzo Settore il Governo ha messo in campo notevoli risorse:

a)  190 milioni di euro per finanziare le agevolazioni fiscali in favore dei circa 300 mila enti no profit operanti ad oggi in Italia;

b) 200 milioni di euro per crediti agevolati (tasso 0,50% sul 70% dei mutui fino a 3 milioni di euro e della durata fino 15 anni) alle imprese sociali, cooperative sociali e cooperative Onlus, in base ad un abando emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed operativo dal 7 novembre 2017;

c) 23 milioni per incentivi a fondo perduto.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE DONAZIONI A ETS

a) Esenzione ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, per «i trasferimenti a titolo gratuito» a favore degli Ets, comprese le cooperative sociali e incluse le imprese sociali diverse da quelle costituite in forma societaria, a condizione che i beni e i diritti trasferiti siano “utilizzati” in via esclusiva, senza un limite temporale specifico, per il perseguimento di finalità solidaristiche.Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, potranno essere applicate in misura fissa per «gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento.

b) Social bonus che concede un credito di imposta del 65 % (50% per enti e società) per elargizioni legate a progetti per il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità.

c) Benefici fiscali per chi effettua erogazioni liberali in natura o denaro a favore degli Ets: rafforzamento della detrazione Irpef (del 30% o 35% per Odv, con tetto, per periodo di imposta, di 30.000 euro)

d) Deducibilità delle erogazioni liberali per imprese, società ed enti nel limite del 10% del reddito dichiarato.

 

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.