Questa la nuova regola transitoria contenuta nel decreto legge n. 25/2017 del 17 marzo 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno stesso (DLvoucher_2017 pdf).
Quali sono gli strumenti che potrebbero essere utilizzati per utilizzare queste figure?
1.LAVORO A CHIAMATA.
Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente (job on call) è quello che si avvicina di più all’impiego tramite voucher, perché consente di effettuare anche prestazioni saltuarie distanziate nel tempo, in base alle necessità rilevate dal datore. Tuttavia, tranne che in alcuni settori (turismo, spettacolo, pubblici esercizi), le giornate di lavoro non possono essere più di 400 in un triennio. Ogni prestazione va preventivamente notificata.
2.LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
Il contratto a tempo determinato può sostituire i voucher soprattutto nei casi di attività da svolgere con continuità in un periodo di tempo definito. Anche a fronte di proroghe e rinnovi non può però superare i 36 mesi complessivi (48 con deroga) tra lo stesso datore di lavoro e dipendente. In determinati settori o situazioni non ci sono limiti al numero di dipendenti a termine che si può avere in forza contemporaneamente.
3.LAVORO PART TIME.
Il contratto a orario ridotto copre esigenze di impiego continuate nel tempo ma per poche ore al giorno (part time orizzontale), oppure in determinati giorni della settimana o del mese (verticale). È possibile anche una combinazione delle due soluzioni, in tal caso si parla di orario misto. L’orario ridotto standard può comunque essere parzialmente incrementato in caso di necessità, per avere ulteriore flessibilità.
4.CONTRATTO DI COLLABORAZIONE.
Il contratto di collaborazione, molto usato in passato, dal 2016, con l’entrata in vigore del Jobs Act è soggetto a vincoli che ne limitano l’uso. Se sono esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente in caso di controlli vengono trasformate in contratti subordinati a tempo indeterminato, a meno che siano svolte da iscritti ad albi professionali o nell’ambito di deroghe specifiche previste dai contratti collettivi.
5. LAVORO SOMMINISTRATO DA AGENZIE AUTORIZZATE.
Il lavoro somministrato, ex lavoro interinale, è un contratto in base al quale l’impresa utilizzatrice può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito Albo tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti (agenzie, lavoratori, impresa), legati da due diverse forme contrattuali: a) il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato; b) il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. Il contratto di somministrazione di manodopera esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa. Il pagamento della retribuzione al lavoratore e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sono a carico del somministratore, con il rimborso successivo da parte dell’utilizzatore. Nel contratto di somministrazione a tempo determinato non è necessario di indicare la causale, ovvero specificare i motivi che giustificano l’adozione di tale forma di rapporto di lavoro, a decorrere dal 21 marzo 2014.
Maggiori informazioni sulle diverse tipologie contrattuali utilizzabili in alternativa ai buoni (voucher) di lavoro e su altre agevolazioni per ridurre il costo del lavoro sono contenute nella nostra recente pubblicazione “Fondi europei nazionali e regionali per il lavoro e le assunzioni. Come accedere alle agevolazioni per il lavoro e le assunzioni dopo il Jobs Act e l’avvio della programmazione dei fondi europei 2014-2020″.
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