Terremoto: Garanzia MCC prorogata per le imprese del cratere.

Alle PMI interessate dagli eventi sismici del 2016 viene concessa la proroga della garanzia sui finanziamenti.

La proroga è concessa automaticamente a fronte di una comunicazione di variazione della durata dell’operazione che i soggetti richiedenti devono inviare mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. E’ quanto si legge nella circolare 6/2017, emanata dal Fondo di Garanzia.

Il Fondo di Garanzia ha reso nota la proroga della durata della garanzia a favore delle PMI interessate dagli eventi sismici del 2016 che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti ai sensi all’art. 48, del D.L. n. 189/2016.
E’ quanto si legge nella circolare n. 6/2017

Modalità di concessione

La proroga viene concessa, senza una successiva comunicazione di conferma al soggetto richiedente, a fronte di una comunicazione di variazione della durata dell’operazione che i soggetti richiedenti stessi devono inviare mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo fdggestione@postacertificata.mcc.it mediante l’utilizzo dell’Allegato_13septies.
La proroga della scadenza della garanzia del Fondo non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva da parte dei soggetti richiedenti.

Come funziona il Fondo Centrale di Garanzia nelle aree del cratere sismico 2016.

Ricordiamo anche che tutte le imprese in area cratere (incluse quelle agricole) possono accedere al Fondo Centrale di Garanzia con procedura prioritaria e senza costi di commissione (generalmente 0,5%) su operazioni di finanziamento (prestiti e mutui fino a 10 anni) per importi complessivi (anche con diverse operazioni) sino ad Euro 2,5 milioni.
La Garanzia del Fondo Centrale, rilasciata dal Medio Credito Centrale (MCC), copre sino al 90% dell’operazione di finanziamento, consentendo l’accesso al credito anche senza garanzie personali e reali.
Per le imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo e Marche è obbligatorio accedere tramite i consorzi collettivi di garanzia fidi per operazioni di importo unitario rispettivamente fino ad euro 100.000 e 150.000. Per importi superiori a tali limiti le imprese di queste due regioni possono accedere alla Garanzia Diretta rivolgendosi direttamente agli istituti bancari.
Le imprese delle Regioni Lazio ed Umbria, possono invece accedere alla Garanzia Diretta per qualsiasi importo, anche inferiore ai predetti limiti, senza obbligo di controgaranzia di Consorzi Fidi che a volte gli Istituti bancari, richiedono comunque. In questo caso la copertura della garanzia sale al 90%. 
Di seguito riportiamo l’estratto della circolare MCC de 16.11.2016
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Misure in favore delle zone colpite dal sisma del 2016

Si informa che, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella G. U. n. 244 del 18 ottobre 2016, sono entrate in vigore misure a favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 a valere sull’intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi. Con decorrenza immediata e per la durata di tre anni dall’entrata in vigore del citato Decreto Legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l’intervento del Fondo di Garanzia è concesso:

a titolo gratuito e con priorità di istruttoria e delibera sugli altri interventi;
– per un importo massimo garantito per singola impresa di € 2,5 milioni;
– secondo percentuali di copertura definite come segue:

  • per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;
  • per gli interventi di controgaranzia, la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito da confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento.

Le predette misure sono riservate alle imprese ubicate nei Comuni di cui all’art. 1 del decreto del 17 ottobre 2016.

Si specifica che, tra i soggetti beneficiari finali, sono comprese le imprese esercenti l’attività agricola (Sezione A della Classificazione ATECO 2007), anche per operazioni di Garanzia Diretta e operazioni di Controgaranzia presentate da soggetti richiedenti diversi dai Confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.

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