Zona franca sisma Centro Italia: le nuove richieste dal 12 marzo

Il ministero dello Sviluppo economico (Mise), con la circolare direttoriale 5 marzo 2018 n. 144220, interviene nuovamente sulla disciplina delle agevolazioni riconosciute alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nella Zona franca urbana (Zfu) istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017 e fornisce chiarimenti in riferimento alle novità recentemente introdotte dalla legge di bilancio 2018.

Zfu Centro Italia
Nell’ambito delle misure a favore dei territori di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, il legislatore ha istituito una specifica zona franca urbana, il cui perimetro comprende i Comuni elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis, al decreto-legge 189/2016 (articolo 46, Dl 50/2017, e successive modificazioni).

Le agevolazioni connesse all’istituzione della Zfu sono le seguenti:
• esenzione dalle imposte sui redditi
• esenzione dall’Irap
• esenzione dall’imposta municipale propria
• esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente (e dei lavoratori autonomi dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2018).
Hanno diritto alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo (questi ultimi con esclusivo riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali).

Il Mise, a più riprese, ha fornito chiarimenti su tipologia, condizioni, limiti, durata, modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni, nonché su termini di presentazione delle domande (cfr circolari n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 114735 del 15 settembre 2017, n. 157293 del 2 novembre 2017 e n. 163472 del 7 novembre 2017).
Con diversi decreti direttoriali, poi, sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni.

Le novità della legge di bilancio 2018
Sulla disciplina della Zfu è recentemente intervenuta la legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) in base alla quale:

  • le agevolazioni spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l’unità locale nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, indicati nell’Allegato 2 (*) al Dl 189/2016, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (articolo 1, comma 745)
  • a favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari, che hanno subito, a seguito del terremoto, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica (articolo 1, comma 746).

La circolare n. 144220
Con la circolare pubblicata il 5 marzo, quindi, il Mise fornisce ulteriori chiarimenti su tipologia, condizioni, limiti, durata e modalità di fruizione dei benefici fiscali e contributive previsti dalla legge di bilancio 2018 e indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di agevolazione.

a) Agevolazioni ex articolo 1, comma 745, legge 205/2017
Le agevolazioni concedibili sono quelle già previste dal Dl 50/2017 (articolo 46, comma 2) e, cioè:
– l’esenzione dalle imposte sui redditi,
– l’esenzione dall’Irap,
– l’esenzione dall’imposta municipale propria e
– l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Esse, precisa la circolare, sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018, alle condizioni e nei limiti di fruizione indicati nella circolare Mise n. 99473 del 4 agosto 2017.

Possono beneficiare delle agevolazioni, a patto che non ne abbiano già usufruito, i seguenti soggetti ubicati nei Comuni indicati nell’Allegato 2 (*) al Dl 189/2016:
• imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive
• titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Questi i requisiti richiesti:
• le imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 28 febbraio 2016 (rileva la data di costituzione come risultante dal certificato camerale); i titolari di reddito di lavoro autonomo devono aver presentato, alla data del 28 febbraio 2016, la dichiarazione di inizio attività (ex articolo 35, Dpr 633/1972)
• le imprese e i lavoratori autonomi che intendono accedere alle agevolazioni devono svolgere l’attività nella sede o nell’unità locale ubicata all’interno del territorio dei Comuni elencati nell’Allegato 2, Dl 186/2016 (“Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016”). Per le imprese, la sede principale o l’unità locale dove è svolta l’attività, così come l’avvenuto avvio dell’attività, devono risultare dal certificato camerale. Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, la sede principale o l’unità locale dove è svolta l’attività deve risultare dalla dichiarazione di inizio attività
• gli istanti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili e non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali
• le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo devono avere subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo che decorre dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo del precedente anno (1° novembre 2015 – 28 febbraio 2016). Per “fatturato” si intende l’ammontare complessivo dei ricavi.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” (anche nel settore agricolo). Sono, pertanto, agevolabili tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura.
Il codice e/o la descrizione dell’attività agevolabile coincide con quello dell’attività svolta nella sede principale o nell’unità locale ubicata nella zona franca urbana e deve risultare dal certificato camerale dell’impresa istante, ovvero, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, dalla dichiarazione di inizio attività.
Per ulteriori chiarimenti circa le possibilità e le modalità di accesso ai benefici da parte di soggetti che svolgano, congiuntamente, attività economiche ammissibili e non ammissibili alle agevolazioni, il Mise rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 99473 del 4 agosto 2017.

b) Agevolazioni ex articolo 1, comma 746, legge 205/2017
Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica e sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018.

Possono beneficiare delle agevolazioni i titolari di imprese familiari o di imprese individuali localizzate nei Comuni indicati negli Allegati 1 e 2 del Dl 189/2016 (rispettivamente “Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016” ed “Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016”) a condizione che:
• non abbiano già ottenuto le agevolazioni connesse alla Zfu ovvero
• intendano integrare l’agevolazione già ottenuta, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018.

Questi i requisiti richiesti alle imprese familiari e individuali che intendono accedere alle agevolazioni:
– regolare iscrizione nel Registro delle imprese e costituzione avvenuta entro il 31 dicembre 2015 (rileva la data di iscrizione al Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale)
– svolgimento dell’attività nella sede o nell’unità locale ubicata all’interno del territorio dei Comuni interessati (la sede principale o l’unità locale dove è svolta l’attività, così come l’avvenuto avvio dell’attività nella sede o unità locale, devono risultare dal certificato camerale)
– pieno e libero esercizio dei diritti civili
– non essere in liquidazione volontaria o assoggettati a procedure concorsuali
avere subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo che decorre dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015 (per “fatturato” si intende l’ammontare complessivo dei ricavi).

Anche in questo caso, le agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” (anche nel settore agricolo) e risultano, quindi, agevolabili tutti i settori di attività economica, fatta eccezione per quello della pesca e dell’acquacoltura.

Si ribadisce che il codice e/o la descrizione dell’attività agevolabile coincide con quello dell’attività svolta nella sede principale o nell’unità locale ubicata nella zona franca urbana e deve risultare dal certificato camerale.
Infine, anche in tale ipotesi, per i chiarimenti relativi allo svolgimento congiunto di attività economiche ammissibili e non ammissibili alle agevolazioni, il Mise rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 99473 del 4 agosto 2017.

Intensità delle agevolazioni
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200mila euro ad impresa a titolo di de minimisovvero:
– 100mila euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi
– 15mila euro, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo.
In caso di svolgimento congiunto di attività di trasporto di merci su strada per conto terzi e di una o più attività ammissibili alle agevolazioni, il massimale di 200mila euro è applicato a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati (ad esempio, separazione delle attività o distinzione dei costi), che l’attività di trasporto di merci su strada non beneficia delle agevolazioni.
Per il calcolo dei limiti massimi devono essere considerati anche le eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute (a titolo di aiuti di stato de minimis) nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti e nell’ambito delle ipotesi in cui si configura una “impresa unica” (per la nozione di impresa unica si rinvia a quanto stabilito dall’articolo 2, paragrafo 2, regolamento (Ue) n. 1407/2013).
L’esercizio finanziario corrisponde al periodo contabile di riferimento dell’impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l’anno solare.

Modalità e termini di presentazione dell’istanza
Le istanze, sottoscritte con firma digitale, devono essere presentate in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura informatica disponibile nella sezione “Zfu sisma Centro Italia” sul sito del Mise.

È previsto l’utilizzo di modelli e l’applicazione di termini diversi a seconda del tipo di agevolazione:
– le istanze relative alle agevolazioni indicate dall’articolo 1, comma 745, possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 12 marzo 2018 e fino alle ore 12:00 del 27 marzo 2018, utilizzando il modulo contenuto nell’Allegato 1 alla circolare
– le istanze relative alle agevolazioni indicate dall’articolo 1, comma 746, possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 4 aprile 2018 e fino alle ore 12:00 del 20 aprile 2018, utilizzando il modulo contenuto nell’Allegato 2 alla circolare.
L’ordine cronologico di presentazione delle istanze non influenza l’esito delle richieste. Al contrario, non saranno prese in considerazione quelle pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, e quelle redatte o inviate con modalità diverse da quelle indicate.

Modalità di concessione delle agevolazioni
L’importo dell’agevolazione spettante a ciascun beneficiario è calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili tra tutti i soggetti ammissibili, tenuto conto dell’importo richiesto nell’istanza e dei limiti massimi, al netto degli eventuali aiuti a titolo di de minimis ottenuti nell’ipotesi di “impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Gli importi spettanti sono determinati con provvedimento del Mise.

Informazioni antimafia
Nei casi in cui è prevista la necessità dell’informativa antimafia, l’efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni è subordinata all’acquisizione della stessa.

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti eseguiti con F24, che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione, secondo modalità e termini che saranno definiti con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia. Quest’ultima provvederà anche a stabilire il codice tributo da utilizzare per il versamento.

Per consentire la fruizione dell’esenzione dalle imposte sui redditi anche ai soci delle società trasparenti, nonché ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari, le imprese interessate possono indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nel modulo di istanza.

(*) Elenco Comuni Allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016: i 69 Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

REGIONE ABRUZZO:

  1. Campli (TE);
  2. Castelli (TE);
  3. Civitella del Tronto (TE);
  4. Torricella Sicura (TE);
  5. Tossicia (TE);
  6. Teramo.

 REGIONE LAZIO:

  1. Cantalice (RI);
  2. Cittaducale (RI);
  3. Poggio Bustone (RI);
  4. Rieti;
  5. Rivodutri (RI).

 REGIONE MARCHE:

  1. Apiro (MC);
  2. Appignano del Tronto (AP);
  3. Ascoli Piceno;
  4. Belforte del Chienti (MC);
  5. Belmonte Piceno (FM);
  6. Caldarola (MC);
  7. Camerino (MC);
  8. Camporotondo di Fiastrone (MC);
  9. Castel di Lama (AP);
  10. Castelraimondo (MC);
  11. Castignano (AP);
  12. Castorano (AP);
  13. Cerreto D’esi (AN);
  14. Cingoli (MC);
  15. Colli del Tronto (AP);
  16. Colmurano (MC);
  17. Corridonia (MC);
  18. Esanatoglia (MC);
  19. Fabriano (AN);
  20. Falerone (FM);
  21. Fiuminata (MC);
  22. Folignano (AP);
  23. Gagliole (MC);
  24. Loro Piceno (MC);
  25. Macerata;
  26. Maltignano (AP);
  27. Massa Fermana (FM);
  28. Matelica (MC);
  29. Mogliano (MC);
  30. Monsapietro Morico (FM);
  31. Montappone (FM);
  32. Monte Rinaldo (FM);
  33. Monte San Martino (MC);
  34. Monte Vidon Corrado (FM);
  35. Montecavallo (MC);
  36. Montefalcone Appennino (FM);
  37. Montegiorgio (FM);
  38. Monteleone (FM);
  39. Montelparo (FM);
  40. Muccia (MC);
  41. Offida (AP);
  42. Ortezzano (FM);
  43. Petriolo (MC);
  44. Pioraco (MC);
  45. Poggio San Vicino (MC);
  46. Pollenza (MC);
  47. Ripe San Ginesio (MC);
  48. San Severino Marche (MC);
  49. Santa Vittoria in Matenano (FM);
  50. Sefro (MC);
  51. Serrapetrona (MC);
  52. Serravalle del Chienti (MC);
  53. Servigliano (FM);
  54. Smerillo (FM);
  55. Tolentino (MC);
  56. Treia (MC);
  57. Urbisaglia (MC)

REGIONE UMBRIA:

  1. Spoleto (PG)

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