IMPRESE IN AREA SISMA: COME PAGARE I CONTRIBUTI INPS SOSPESI

Pubblicato il Messaggio INPS n. 895 del 27-02-2018 avente ad oggetto: “Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017: modalità di versamento dei contributi sospesi. Istruzioni contabili”.

L’articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha prorogato dal 30 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi da agosto/ottobre 2016 fino fino al 30 settembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.

L’INPS, nel messaggio n. 895 del 27 febbraio 2018 detta le modalità con le quali gli adempimenti sospesi devono essere realizzati entro il prossimo 31 maggio 2018 per ogni categoria di contribuente.

Contributi Inps e periodo oggetto di sospensione
L’inps ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ex articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga di agosto 2017.
Sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto. Ne consegue che, per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento, i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la suddetta data del 31 maggio 2018, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017.

Possibilità di pagamento in 24 rate
Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono effettuati anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018, previa presentazione di una apposita istanza all’istituto, entro il 31 maggio 2018. Ma lo stesso messaggio Inps del 27-02-18 rimanda ad un successivo messaggio per fornire le indicazioni relative al versamento della contribuzione sospesa mediante rateazione a decorrere dal mese di maggio 2018.

Utilizzo del credito d’imposta Zona Franca Urbana (ZFU) Sisma Centro Italia
In coerenza con il dettato normativo le misure agevolative della ZFU sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018. Conseguentemente, l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni contributive nella zona franca urbana, mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi a mezzo modello F24, potrà avvenire in relazione ai contributi di competenza da gennaio 2017 a dicembre 2018. A tal fine, nella sezione “Erario” del mod. F24, dovrà essere esposto il nuovo codice tributo “Z148”.
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2018 (Legge, 27/12/2017 n° 205, G.U. 29/12/2017, art. 1, commi 745-746 *)  ha ampliato i requisiti ed i beneficiari agevolabili con il credito d’imposta della ZFU Sisma Centro Italia (calo fatturato del 25% anche tra novembre 2016 e febbraio 2017 rispetto all’anno precedente e imprenditori individuali-imprese familiari per contributi Inps personali) di presentare l’istanza ed ottenere gli sgravi spettanti. Resta da augurarsi che il Ministero dello Sviluppo Economico consenta entro maggio 2018 ai contribuenti che abbiano i requisiti di presentare l’istanza e di godere del crediti d’imposta spettante anche per i contributi inps.

Aziende con dipendenti
Il pagamento deve essere effettuato tramite Mod. F24 utilizzando il codice contributo DSOS, ed esponendo la matricola dell’azienda, seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964). Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga dalla data dell’evento sismico (agosto, ottobre 2016 o gennaio 2017) ad agosto 2017, le aziende interessate inseriranno nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il nuovo valore “N964” e le relative “SommeACredito”.

Artigiani e commercianti
Per effetto della sospensione fino al 30 settembre 2017 del versamento della contribuzione dovuta dagli artigiani e commercianti, le rate sospese sono le seguenti:
– 3a rata sul minimale per l’anno 2016 (16 novembre 2016)
– 2° acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 (30 novembre 2016)
– 4a rata sul minimale per l’anno 2016 (16 febbraio 2017)
– 1a rata sul minimale per l’anno 2017 (16 maggio 2017)
– Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 – I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2017 (20/7/2017);
– 2a rata sul minimale per l’anno 2017 (20 agosto 2017)
Qualora il contribuente intenda versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale dovuta a titolo di acconto per l’anno 2017 e di saldo per l’anno 2016, dovrà produrre una dichiarazione attestante il reddito degli anni 2015 e 2016 da utilizzare quale base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta. Il modello F24 deve essere compilato indicando la causale contributo AD per gli artigiani e CD per i commercianti.
Ricordiamo a tal proposito che i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2016 (unico 2017) delle imprese con sede legale e/o operativa in area sisma è il 28 febbraio 2018. Termine oggetto tra l’altro di eventuale ulteriore proroga in corso per eventi atmosferici (Burian) e per la proroga di ulteriori 180 giorni dello stato di emergenza nelle aree sisma deliberato dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018.

Liberi professionisti iscritti alla gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento relativo al saldo 2016 e al primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 31 maggio 2018 indicando in F24 la causale contributo PXX/P10. I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, dovranno invece riportare la causale CXX/C10.

Aziende agricole assuntrici di manodopera
Il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F24 con i dati indicati nella lettera inviata dall’INPS in sede di tariffazione.
Il prospetto dei contributi dovuti oggetto della sospensione sarà, comunque, inserito nel cassetto aziende agricole all’interno della sezione “news individuale”.
L’Istituto specifica che:
– i contributi già tariffati relativi al 1° e 2° trimestre 2016 dovranno essere versati entro il 31 maggio 2018;
– per gli importi relativi alle denunce trimestrali di manodopera del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, le aziende dovranno provvedere all’invio dei DMAG di ciascun trimestre entro e non oltre il 31 luglio 2018. La contribuzione dovuta avrà scadenza 16 dicembre 2018.

Lavoratori agricoli autonomi
Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 maggio 2018, mediante modello F24, come indicato dall’INPS nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il pagamento dei contributi.

Datori di lavoro domestico
I contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi dovranno essere versati entro la scadenza del 31 maggio 2018 con le consuete modalità.

Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica
Le Aziende con natura giuridica privata che hanno dipendenti iscritti alla gestione pubblica dovranno indicare il contributo dovuto nell’elemento “AltriImportiDovuti_Z2” della ListaPosPA valorizzando la Tipologia del Dovuto con il Codice 33 (Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi). Il pagamento deve essere effettuato tramite il Mod. F24 sezione “Altri enti previdenziali e assistenziali”, utilizzando nel campo “causale contributo” il codice PX33.

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Testo integrale del Messaggio INPS n. 895 del 27-02-2018.

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(*) Legge, 27/12/2017 n° 205, G.U. 29/12/2017, art. 1 Commi 745 e 746 – NOVITA’ ZFU

  1. Le agevolazioni di cui all’articolo 46 del decreto-legge  24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21 giugno 2017, n. 96, spettano anche ai  soggetti  che  hanno  la  sede principale o l’unita’ locale nei comuni delle regioni Lazio,  Umbria, Marche e Abruzzo di cui all’allegato 2 del decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre 2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.
  1. Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi  a  far data dal 24 agosto 2016  nelle  regioni  Umbria,  Abruzzo,  Marche  e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25  per  cento  nel periodo dal 1° settembre  2016  al  31  dicembre  2016,  rispetto  al corrispondente periodo dell’anno 2015, le agevolazioni  di  cui  alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 46 del decreto-legge  24  aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato  articolo 46, sono riconosciute con  riguardo  ai  contributi  previdenziali  e assistenziali,  con  esclusione   dei   premi   per   l’assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della  vigente legislazione.

 

 

 

 

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