Sulla Gazzetta ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze 1 settembre 2916 recante “Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.
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Testo del Decreto MEF 01-09-2016
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il
quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Visto l’art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000, con il
quale, tra l’altro, si prevede che la ripresa dei versamenti dei
tributi sospesi o differiti avvenga senza applicazione di sanzioni,
interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione
secondo le modalita’ e i termini della ripresa dei versamenti
stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
tenendo conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e’ stato istituito il Ministero dell’economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ed e’ stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
Viste le note n. USCM/109/U/2016 del 25 agosto 2016 e n.USCM/110/U/2016 del 29 agosto 2016, della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le quali sono stati comunicati i comuni danneggiati dai predetti eventi sismici;
Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumita’ delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, numerosi feriti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
Ritenuta la necessita’ di esercitare il potere previsto dal citato
art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a favore dei
contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei suddetti
territori;
Decreta:
Art. 1
1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all’elenco riportato nell’allegato 1) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche’ dagli atti previsti dall’art. 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procede al rimborso di quanto gia’ versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi’, nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso di impossibilita’ dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e’ applicabile l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.
5. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2016
Il Ministro: Padoan
Allegato 1 al decreto – Elenco comuni terremotati del centro Italia.
MARCHE
1. Acquasanta Terme (AP)
2. Arquata del Tronto (AP)
3. Montefortino (FM)
4. Montegallo (AP)
5. Montemonaco (AP)
ABRUZZO
1. Montereale (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Campotosto (AQ)
4. Valle Castellana (TE)
5. Rocca Santa Maria (TE)
LAZIO
1. Accumoli (RI)
2. Amatrice (RI)
3. Cittareale (RI)
UMBRIA
1. Cascia (PG)
2. Monteleone di Spoleto (PG)
3. Norcia (PG)
4. Preci (PG)