DECRETO SISMA: IN G.U. LA LEGGE DI CONVERSIONE PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI

PROROGA ADEMPIMENTI FISCALI
ELENCO COMUNI CRATERE SISMA 24 AGOSTO E 26-30 OTTOBRE 2016

La legge di conversione del decreto sisma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale con numero 229/2016. In questo modo si ha definitivamente la proroga e la sospensione dei termini in materia di versamenti e adempimenti tributari per i contribuenti colpiti dai sismi a partire del 24 agosto. Infatti, in ragione dei continui terremoti che hanno interessato diverse zone del Centro Italia è stato ampliato l’ambito di applicazione del decreto. In via definitiva il termine per gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione previsto originariamente al 16 dicembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017.
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 229/2016, di conversione del D.L. n. 189/2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

La legge stabilisce la proroga e la sospensione dei termini in materia di versamenti e adempimenti tributari per coloro che sono stati colpiti dai terremoti verificatisi nelle zone interessate a partire dal 24 agosto 2016, in ragione delle continue scosse che si sono succedute.
Sotto il profilo fiscale, la legge dispone che la mancata effettuazione di ritenute e il mancato riversamento delle ritenute effettuate a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi e che sono ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 2016:
– i versamenti riferiti al diritto annuale a favore delle Camere di Commercio;
– i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione;
– il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
– l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
– il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
– le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio;
– il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere;
– i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni colpiti.

Quanto ai sostituti di imposta è stato stabilito che ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni oggetto del provvedimento, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017.

Inoltre, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché ora anche per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica la competente autorità di regolazione deve introdurre norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 o dal 26 ottobre a seconda dei Comuni interessati, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo.

Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016.

Quanto invece al termine per gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione del D.M. 1° settembre 2016 previsto originariamente al 16 dicembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017. Inoltre la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati successivamente, non ricompresi nell’allegato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° settembre 2016. In ogni caso però non si potrà avere il rimborso di quanto già versato.

Gli adempimenti tributari, invece, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della medesima sospensione, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017

Tra l’altro i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2017.

Allegato 1 – Elenco Comuni sisma 24 agosto 2016
REGIONE ABRUZZO
Campotosto (AQ) Rocca Santa Maria (TE) Crognaleto (TE)
Capitignano (AQ) Valle Castellana (TE) Montorio al Vomano (TE)
Montereale (AQ) Cortino (TE)
REGIONE LAZIO
Accumoli (RI) Borgo Velino (RI) Micigliano (RI)
Amatrice (RI) Castel Sant’Angelo (RI) Posta (RI)
Antrodoco (RI) Cittareale (RI)
Borbona (RI) Leonessa (RI)
REGIONE MARCHE
Amandola (FM) Montemonaco (AP) Fiordimonte (MC)
Acquasanta Terme (AP) Palmiano (AP) Gualdo (MC)
Arquata del Tronto (AP) Roccafluvione (AP) Penna San Giovanni (MC)
Comunanza (AP) Rotella (AP) Pievebovigliana (MC)
Cossignano (AP) Venarotta (AP) Pieve Torina (MC)
Force (AP) Acquacanina (MC) San Ginesio (MC)
Montalto delle Marche (AP) Bolognola (MC) Sant’Angelo in Pontano (MC)
Montedinove (AP) Castelsantangelo sul Nera (MC) Sarnano (MC)
Montefortino (FM) Cessapalombo (MC) Ussita (MC)
Montegallo (AP) Fiastra (MC) Visso (MC)
REGIONE UMBRIA
Arrone (TR) Monteleone di Spoleto (PG) Sant’Anatolia di Narco (PG)
Cascia (PG) Norcia (PG) Scheggino (PG)
Cerreto di Spoleto (PG) Poggiodomo (PG) Sellano (PG)
Ferentillo (TR) Polino (TR) Vallo di Nera (PG)
Montefranco (TR) Preci (PG)

Allegato 2 – Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (articolo 1) REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D’esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG)».

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