Ricerca & Sviluppo: il credito d’imposta del 50% è cumubile coi contributi UE.

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 25/01/2017, avente ad oggetto “Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo -Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145” conferma che il credito d’imposta del 50% è cumubile coi contributi UE.

L’articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9), come novellatodall’articolo 1, comma
35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito articolo3), riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, “ a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020”, un credito di impostaper investimenti in misura pari al 25 per cento “delle spese sostenute in eccedenzarispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’impostaprecedenti a quelloin corso al 31dicembre 2015”.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015 (di seguito decretoattuativo), sono state disciplinate le modalità attuative dell’agevolazione e con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, cui si rinvia per ogni opportuno approfondimento, la scrivente ha fornito i primi chiarimenti interpretativisull’applicazione del credito di imposta in parola.
L’articolo 3, al comma 4, e l’articolo 2 del decreto attuativo delimitano l’ambito oggettivo dell’agevolazione, elencando le attività di ricerca e sviluppoagevolabili e, ai fini della determinazione del credito di imposta, l’articolo 3, alcomma 6, e l’articolo 4 del decreto attuativo individuano gli investimentiammissibili, connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo eleggibili,rappresentati da:
  • costi per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca (lettera a);
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (lettera b):
  • spese relative a contratti di ricerca c.d. extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (lettera c);
  • spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali (lettera d).
La circolare n. 5/E del 2016 ha precisato che la normativa relativa al “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”non reca alcuna disposizione specifica per quanto attiene alla cumulabilità del beneficio fiscale con altre misure di favore e, conseguentemente, in assenza diuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto, lo stesso deve ritenersi fruibile anche in presenza di altri incentivi, salvo che le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente.
Al riguardo, il citato documento di prassi ha chiarito che i costi sostenuti per effettuare gli investimenti sono assunti al lordo degli altri contributi pubblici oagevolazioni ricevuti e che, in ogni caso, l’importo risultante dal cumulo non potràessere superiore ai costi sostenuti.
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