Operativo l’esonero triennale INPS per gli imprenditori agricoli under 40

Operativo l’esonero triennale INPS per gli imprenditori agricoli under 40

L’INPS con la Circolare n. 85 dell’11 maggio 2017 ha reso operativa l’esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni previsto dall’art. 1, commi 344 e 345, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

L’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di 36 mesi, riguarda i coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età  inferiore a 40 anni:

  1. per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 su tutto il territorio nazionale,
  2. per le iscrizioni effettuato nella previdenza agricola anche nel 2016 relativamente alle sole aziende ubicate nei territori montani di cui al DPR  29/09/1973, n. 601 e nelle zone agricole svantaggiate di cui all’articolo 15 della L.  27/12/1977, n. 984.

Il beneficio introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo la misura di seguito indicata;

– esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
– esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
– esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

L’esonero ha ad oggetto la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui al comma 1, art. 17, della legge 3 giugno 1975 n. 160 cui è  tenuto lo IAP e il CD per l’intero nucleo.

Sono esclusi pertanto dall’agevolazione:
– il contributo di maternitàper ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
– il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.

Per espressa previsione della norma sopra citata, l’esonero in argomento non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Il limite massimo di contributo De Minimis nel triennio (anno corrente e biennio precedente) è pari a Euro 200.000 (100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi; 30.000 se impresa attiva nel settore della pesca; 15.000 se impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; 500.000 se impresa che fornisce servizi di interesse economico generale, qualora siano rispettate le condizioni previste all’art. 2, paragrafi 6, 7 e 8, del Regolamento (UE) n. 360/2012).

Maggiori informazioni su tutte le agevolazioni europee, nazionali e regionali in favore dei giovani imprenditori agricoli e di tutte le imprese agricole ed agroindustriali sono contenute nella nostra specifica pubblicazione:I fondi europei nazionali e regionali per l’agricoltura e l’agroalimentare. Guida pratica per conoscere ed utilizzare le agevolazioni ed i finanziamenti per lo sviluppo del settore primario“, di cui a questo link potete anche consultare un estratto.

ALLEGATO: Circolare numero 85 del 11-05-2017

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