Operativo l’esonero triennale INPS per gli imprenditori agricoli under 40
L’INPS con la Circolare n. 85 dell’11 maggio 2017 ha reso operativa l’esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni previsto dall’art. 1, commi 344 e 345, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).
L’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo massimo di 36 mesi, riguarda i coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni:
- per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 su tutto il territorio nazionale,
- per le iscrizioni effettuato nella previdenza agricola anche nel 2016 relativamente alle sole aziende ubicate nei territori montani di cui al DPR 29/09/1973, n. 601 e nelle zone agricole svantaggiate di cui all’articolo 15 della L. 27/12/1977, n. 984.
Il beneficio introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo la misura di seguito indicata;
– esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
– esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
– esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
L’esonero ha ad oggetto la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui al comma 1, art. 17, della legge 3 giugno 1975 n. 160 cui è tenuto lo IAP e il CD per l’intero nucleo.
Sono esclusi pertanto dall’agevolazione:
– il contributo di maternitàper ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
– il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.
Per espressa previsione della norma sopra citata, l’esonero in argomento non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Il limite massimo di contributo De Minimis nel triennio (anno corrente e biennio precedente) è pari a Euro 200.000 (100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi; 30.000 se impresa attiva nel settore della pesca; 15.000 se impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; 500.000 se impresa che fornisce servizi di interesse economico generale, qualora siano rispettate le condizioni previste all’art. 2, paragrafi 6, 7 e 8, del Regolamento (UE) n. 360/2012).
Maggiori informazioni su tutte le agevolazioni europee, nazionali e regionali in favore dei giovani imprenditori agricoli e di tutte le imprese agricole ed agroindustriali sono contenute nella nostra specifica pubblicazione: “I fondi europei nazionali e regionali per l’agricoltura e l’agroalimentare. Guida pratica per conoscere ed utilizzare le agevolazioni ed i finanziamenti per lo sviluppo del settore primario“, di cui a questo link potete anche consultare un estratto.
ALLEGATO: Circolare numero 85 del 11-05-2017