Sisma: sospensione pagamenti INAIL fino al 30/09/2017 per imprese aree cratere.

Circolare INAIL n. 5 del 24 gennaio 2017

Oggetto Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi.

Quadro normativo

  • Legge 15 dicembre 2016, n. 229 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”.
  • Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini”, articolo 14.
  • Circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41 “Eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”.

a) Soggetti destinatari

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati (comprese le società nei confronti dei propri soci lavoratori) e i lavoratori autonomi (artigiani titolari di imprese individuali) regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.93, danneggiati dagli eventi sismici del 2016:

  • operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni indicati nell’allegato 1;
  • operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni indicati nell’allegato 2, esclusi quelli di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
  • operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell’allegato 2 che dichiarino all’Inail l’inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda.

Come già precisato nella circolare-inail-n-41-del-18-novembre-2016, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (Pat) con sede dei lavori nei territori indicati negli allegati citati e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

L’assicurazione in questione opera per le persone che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico stesso.

A integrazione della circolare-inail-n-41-del-18-novembre-2016 si precisa che la sospensione del pagamento del premio per il 2017 presuppone in ogni caso la ricorrenza dell’obbligo assicurativo e quindi, qualora la casa di abitazione sia inagibile, occorre che la casalinga presenti alla Sede competente la dichiarazione di inagibilità e comunichi l’indirizzo dell’ambiente domestico ove continua a svolgere le predette attività.

b) Versamenti sospesi

Ricadono nel periodo di sospensione i versamenti correnti relativi alla quarta rata dell’autoliquidazione 2015/2016 con scadenza 16 novembre 2016 e al premio di autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 16 febbraio 2017.

È sospeso anche il pagamento dei premi speciali unitari il cui termine scade rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, per le seguenti categorie di soggetti:

  • soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (premi trimestrali);
  • pescatori autonomi e associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne (premi mensili);
  • addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggetti all’obbligo assicurativo Inail (premio annuale);
  • medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (premio annuale);
  • alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (premio annuale).

Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero dal 26 ottobre al 30 settembre 2017 rientrano, altresì, le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso rispettivamente alla data del 24 agosto e del 26 ottobre 2016.

Scarica la circolare-inail-5-2017-pdf

Risultati immagini per INAIL

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.