Al via la classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni per prevenzione e Sisma-bonus di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) della Legge di Stabilità 2017.
La Legge di Stabilità 2017, approvata il 21 dicembre 2016, ha inteso fare del Sisma-bonus l’occasione per un piano volontario dei cittadini, con forti incentivi statali, di valutazione e prevenzione nazionale del rischio sismico degli edifici.
- Lo strumento attuativo è il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) adottato il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con cui sono stabilite le Linee Guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi. Il Decreto, con le Linee Guida allegate, firmato dal Ministro e pubblicato sul sito del Mit, ha efficacia dal 1° marzo 2017.
Le Linee Guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, da A+ a G, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici:
- classe A+ (meno rischio)
- classe A
- classe B
- classe C
- classe D
- classe E
- classe F
- classe G (più rischio)
Le Linee Guida forniscono indirizzi di massima sulla progettazione e associano ai livelli di sicurezza un costo convenzionale in base ai dati del monitoraggio della ricostruzione a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo.
Due sono i metodi per la determinazione della Classe di Rischio Sismico al fine di accedere ai bonus fiscali:
- Metodo convenzionale: applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme Tecniche e consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio.
- Metodo semplificato: basato su classificazione macrosismica dell’edificio, è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della Classe di Rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.
Detrazioni premianti con il Sisma-bonus della Legge di Stabilità 2017
La Legge di Stabilità 2017 ha previsto misure rafforzate per il Sisma-bonus, in particolare ha esteso il bonus alle zone sismiche 1, 2 e 3, buona parte del territorio nazionale a rischio (in precedenza, solo 1 e 2) oltre che aumentarne la % sino all’85%
Rispetto alle ristrutturazioni antisismiche senza variazione di classe (50%) le detrazioni per la prevenzione sismica aumentano notevolmente qualora si migliori l’edificio di una o due classi di Rischio Sismico:
Abitazioni, prime e seconde case, e edifici produttivi:
- detrazione al 70% se migliora di 1 classe di rischio
- detrazione all’80% se migliora di 2 o più classi di rischio
Condomini parti comuni
- detrazione al 75% se migliora di 1 classe di rischio
- detrazione all’85% se migliora di 2 o più classi di rischio
L‘ammontare delle spese non può essere superiore a euro 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Come accedere al beneficio fiscale
Operativamente questi sono i passaggi per realizzare un intervento con detrazioni per accedere al Sisma Bonus, beneficio fiscale stabilizzato per 5 anni, dal 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021:
- Il proprietario che intende accedere al beneficio, incarica un professionista della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento.
- Il professionista, architetto o ingegnere, individua la classe di Rischio della costruzione nello stato di fatto prima dell’intervento.
- Il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e determina la classe di Rischio della costruzione a seguito del completamento dell’intervento.
- Il professionista assevera i valori delle classi di rischio e l’efficacia dell’intervento;
- Il proprietario può procedere ai pagamenti delle fatture ricevute.
- Il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano al termine dell’intervento la conformità come da progetto.
- Il proprietario può usufruire delle relative detrazioni d’imposta in 5 anni (anziché 10).
- Il proprietario che non può sostenere la spesa può cedere il credito v/ il fisco ai fornitori (atteso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.