Niente studi di settore per i Comuni colpiti dal sisma.
Tenuto conto delle criticità originate dagli effetti degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, nelle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore viene previsto che, per il periodo d’imposta 2016, i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni colpiti dal terremoto del 2016, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016, come convertito dalla legge 229/2016, che dichiarano, in ragione della specifica situazione di criticità soggettiva, la causa di esclusione relativa al periodo di non normale svolgimento dell’attività (codice “7”), non sono tenuti alla presentazione dei relativi modelli dichiarativi.
All’interno della parte generale delle istruzioni degli Studi di Settore 2017 (relativi all’anno d’imposta 2016) è stato infatti precisato che i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal terremoto del 2016, che, in ragione della specifica situazione soggettiva, dichiarano la causa di esclusione dell’applicazione degli studi di “non normale svolgimento dell’attività”, non sono obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Inoltre, sono state integrate le ipotesi esemplificative di cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.
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Estratto delle istruzioni generali ai modelli degli Studi di settore 2017
Pagina 4
“I soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che in ragione della specifica situazione soggettiva dichiarano la causa di esclusione dell’applicazione degli studi di settore relativa al periodo di non normale svolgimento dell’attività, non sono obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Si fa presente, inoltre, che i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e non dispongono di alcuni dati fondamentali per il calcolo in GERICO della congruità, devono limitarsi a salvare la posizione e trasmetterla in allegato al modello REDDITI.
È il caso, ad esempio, del contribuente che, pur avendo formalmente iniziato l’attività in un precedente periodo di imposta, non disponendo delle necessarie autorizzazioni, non ha ancora effettuato alcuna operazione. Non avendo conseguito ricavi nel corso del periodo di imposta è impossibilitato a compilare le sezioni del modello rilevanti ai fini della stima (nel caso, ovviamente, siano previste per lo studio applicabile) che richiedono informazioni in termini di percentuali sui ricavi. ”
Pagina 3
“PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell’attività:
a) il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché:
– la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
– non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività;
– è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
d) il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
f) la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria” (codice attività – 46.32.20 – compreso nello studio di settore WM21E) e da maggio in poi in quella di “Trasporto con taxi” (codice attività – 49.32.10 – compreso nello studio di settore WG72A). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore;
g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari;
h) nel caso di eventi sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013.”
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Si riporta di seguito l’estratto del paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013, che al di là del riferimento ad altro evento sismico, elenca le specifiche situazioni soggettive che giustificano la “non normale svolgimento dell’attività” per le imprese in area sisma 2016.
“8. EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 – PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 maggio 2013, di approvazione della modulistica degli studi di settore, da utilizzare per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2012, ha escluso l’obbligo di presentazione del relativo modello per i soggetti con residenza (se diversi dalle persone fisiche, sede legale) o sede operativa in uno dei comuni individuati nel decreto ministeriale del 1 giugno 2012 che:
A. presentano un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in ragione della specifica situazione soggettiva;
B. hanno cessato l’attività;
C. si trovano in liquidazione volontaria.
In relazione alla fattispecie di cui alla precedente lettera A) è stato chiesto se sia possibile ipotizzare la sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell’attività, tra l’altro, nei seguenti casi:
− danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso;
− danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
− contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso (c.d. zone rosse) per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto;
− contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
In merito si osserva che nei casi prospettati effettivamente è possibile ritenere che i soggetti d’imposta interessati presentino un periodo di non normale svolgimento dell’attività e siano, di conseguenza, non accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore ed esonerati, per l’annualità di imposta 2012, dalla presentazione del relativo modello.
Ovviamente, i casi in argomento sono esemplificativi e non esaustivi della possibili situazioni di non normale svolgimento dell’attività; si richiamano in questa sede anche i chiarimenti forniti al precedente paragrafo 4 “Cessazione dell’attività prevalente”.