MESSAGGIO INPS N. 3124 DEL 27 LUGLIO 2017
Con Messaggio INPS n. 3124 del 27-07-2017 vengono dettate le modalità di versamento dei contributi sospesi in seguito agli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
L’art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 aveva infatti disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della norma, dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire mediante rateizzazione, sempre senza applicazione di sanzioni ed interessi, fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo, previa proposta di istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 30 ottobre 2017; indicazioni riguardo alla proposta di rateazione ed alle modalità di presentazione della relativa istanza, sono state fornite con altri messaggio Inps che riportiamo in calce.
Queste le disposizioni per singola categoria di soggetto assicurato dall’Inps.
Aziende con dipendenti
Il pagamento deve essere effettuato tramite Mod. F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo DSOS, ed esponendo la matricola dell’azienda, seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964). Resta fermo l’obbligo di effettuare la trasmissione delle denunce UniEmens entro il 30 ottobre 2017.
Artigiani e commercianti
Per il versamento delle rate sospese, le sedi devono utilizzare l’apposita procedura, indicando come numero rate “1”, se viene preferito il versamento in unica soluzione, ovvero un numero compreso tra “2” e “18” come indicato nella domanda.
Qualora il contribuente intenda versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale dovuta a titolo di acconto per l’anno 2017 e di saldo per l’anno 2016, dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante il reddito degli anni 2015 e 2016 da utilizzare quale base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta.
Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento relativo al saldo 2016 e primo acconto 2017, deve essere effettuato, entro il 30 ottobre 2017 compilando la Sezione INPS del modello F24 nel seguente modo, indicando come causale contributo “POC”.
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione, entro il 30 ottobre 2017, indicando la causale “COC”
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Il pagamento deve essere effettuato mediante Mod. F24; i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi.
L’invio dei DMAG sospesi per ciascun trimestre entro e non oltre il 30 ottobre 2017.
Datori di lavoro domestico
I contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi dovranno essere versati entro la scadenza del 30 ottobre 2017 con le consuete modalità:
- utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure generati attraverso il sito Internet http://www.inps.it seguendo il percorso Prestazioni e servizi – Tutti i servizi – Portale dei Pagamenti – Lavoratori Domestici;
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”;
- online sul sito Internet http://www.inps.it seguendo il percorso “Prestazioni e servizi – Tutti i servizi – Portale dei Pagamenti – Lavoratori Domestici” tramite la modalità di pagamento immediato/online pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.
Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica
Le Aziende con natura giuridica privata che hanno dipendenti iscritti alla gestione pubblica ai quali è stato riconosciuto il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dovranno indicare il contributo dovuto nell’elemento “AltriImportiDovuti_Z2” della ListaPosPA valorizzando la Tipologia del Dovuto con il Codice 33: Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi. Il pagamento deve essere effettuato tramite il Mod. F24 sezione “Altri enti previdenziali e assistenziali”, utilizzando nel campo Causale gli appositi codici previsti per questa fattispecie.
MESSAGGIO INPS N. 3898 DEL 10 OTTOBRE 2017
L’Inps con il Messaggio n. 3898 del 10 ottobre 2017 ha fornito una serie di precisazioni in merito alla predisposizione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro in merito agli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
Com’è noto, il Dl n. 189/2016 aveva disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 settembre 201, fissandone la ripresa o in un’unica soluzione al 30 ottobre 2017 oppure in un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di ottobre 2017.
In merito già l’Inps era intervenuta a più riprese regolamentando la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi: la prima volta con la circolare 204/2016 sull’evento sismico del 24 agosto 2016 e successivamente con la circolare n. 2/2017 per il sisma che ha colpito le succitate zone dal 26 al 30 ottobre 2016.
Da ultimo il messaggio 2174/2017 del 27 luglio 2017 ha regolamentato la sospensione contributiva per i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.
Per quanto riguarda la possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 30 ottobre 2017, le istruzioni operative furono date dal messaggio Inps n. 3124/2017, mentre per la facoltà di rateizzare fino a 18 rate mensili di pari importo con il messaggio 3898 del 10 ottobre 2017 è intervenuto stabilendo che rientrano nella rateazione i contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione di competenza fino al mese di agosto 2017 e la cui scadenza legale di adempimento e di versamento decorre dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017. A fronte di quanto previsto cesserà necessariamente la causale “N964” con il periodo di paga agosto 2017 e così pure il codice autorizzazione “2J” contrassegnante le aziende destinatarie della sospensione contributiva in trattazione.
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