SISMA CENTRO ITALIA. PROROGA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI SOSPESI A GIUGNO 2019 IN 120 RATE MENSILI

Fonte: versione provvisoria al 23.12.2018 del Maxi-emendamento alla Legge di Bilancio 2019, Art. 1, c. 539-bis e 593-quater, 595-quinquies – 593-sexies, 593-octies-593-novies (Proroga termini sisma centro Italia) approvato dal Senato della Repubblica.

1- Il comma 539-bis proroga al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti.
2- Il comma 593-quater esenta da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno di imposta 2020 (in luogo di quello relativo al 2018), il reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 (individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016), ove distrutti o oggetto di sgombero in quanto inagibili.
3- I commi 595-quinquies e 593-sexies prorogano al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
4- I commi 593-octies e 593-novies prevedono che non siano dovute l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dai predetti eventi sismici del Centro Italia.

Il comma 593-bis, lettera a), modifica l’articolo 48, comma 11 del decreto-legge n. 189/2016, che detta la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari (versamenti e adempimenti tributari in genere) prevista a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016.
In particolare, viene modificato il comma 11 dell’articolo 48, disponendo che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, decorra dal 1° giugno 2019 anziché dal 16 gennaio 2019; il numero delle rate mensili in cui può essere dilazionato il versamento è elevato da 60 a 120.

La lettera b) del comma 593-bis modifica il comma 13 dell’articolo 48, che dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Anche per tali adempimenti viene prorogato, dal 31 gennaio 2019 al 1° giugno 2019, il termine entro il quale dovranno essere effettuati, prevedendo che le somme dovute potranno essere rateizzate fino a un massimo di 120 rate mensili, in luogo delle 60 previste dal testo vigente. La misura viene altresì estesa ai comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 18 gennaio 2017 (di cui all’allegato 2-bis del D.L. n. 189 del 2016).

Il comma 593-quater esenta da IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e, comunque, fino all’anno di imposta 2020 (in luogo di quello relativo al 2018), il reddito dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 (individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016), purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
A tal fine è modificato il comma 16, primo periodo, dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Detti immobili, secondo la normativa vigente, sono altresì esenti da TASI e IMU fino al 2020.

Il comma 593-quinquies – modificando l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 – stabilisce che nei comuni interessati dai terremoti del Centro Italia del 2016 (individuati dai già menzionati allegati) sia prorogata di un anno, ovvero al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
Al relativo onere (comma 593-sexies), pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a seguito delle attività di riaccertamento dei residui (articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).

Il comma 593-octies dispone che non siano dovute l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Il comma 593-novies affida a un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del menzionato comma 593-octies.

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