INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI

DECRETO-LEGGE 11 novembre 2016, n. 205
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori
interessati dagli eventi sismici del 2016.
(GU n.264 del 11-11-2016)

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Art. 3
Incentivi alle attivita’ agricole e produttive

1. Al fine di assicurare la continuita’ produttiva delle attivita’
agricole che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono destinate risorse, fino all’importo di 500.000 euro per l’anno 2016, a valere sulle disponibilita’ residue gia’ trasferite all’ISMEA del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all’intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l’accesso alle garanzie dirette di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
2. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la quota del cofinanziamento regionale delle annualita’ 2019 e 2020 dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate, e’ assicurata dallo Stato attraverso le disponibilita’ del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Al fine di assicurare la continuita’ produttiva delle attivita’
zootecniche che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di cui al comma 4, sono concessi contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell’8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e’ definito l’importo dell’aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell’animale.
4. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate da ISMEA all’entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa per le finalita’ di cui al comma 3.
5. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, i titolari di attivita’ produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1, nella qualita’ di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, acquisiscono la certificazione di agibilita’ sismica
rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 gli elenchi delle certificazioni depositate. Le
asseverazioni di cui al presente comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell’accertamento dei danni.
6. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui al comma 1, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonche’ effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attivita’, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilita’ causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito.
7. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi di cui al comma 6 possono essere rimborsate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016. La concessione del rimborso e le modalita’ del relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
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